Sentenza del 05/07/2016 n. 5843 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Carenza di legittimazione passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la carenza di legittimazione processuale passiva del legale rappresentante della società fallita. Poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei confronti della società, la rappresentanza processuale spetta alla procedura concorsuale e, quindi, al curatore fallimentare, non al precedente legale rappresentante. Il legale rappresentante non può pertanto essere considerato il soggetto legittimato a stare in giudizio per le obbligazioni della società fallita.
La decisione
La domanda o il ricorso proposto nei confronti del legale rappresentante è risultato inammissibile o comunque non accoglibile per difetto di legittimazione passiva. In una simile situazione, il giudizio deve essere instaurato nei confronti del curatore fallimentare, quale rappresentante della società sottoposta a fallimento. La decisione non incide necessariamente sulla validità sostanziale della pretesa tributaria, ma individua il corretto soggetto processuale contro cui essa deve essere fatta valere.
Massime di principio
- Quando un'iscrizione a ruolo riguarda una società dichiarata fallita, la legittimazione processuale passiva spetta normalmente al curatore fallimentare, in quanto rappresentante della procedura e della società insolvente.
- Il precedente legale rappresentante della società fallita non è, di regola, il soggetto corretto contro cui instaurare il giudizio relativo ai debiti della società, salvo che gli venga contestata una responsabilità personale distinta da quella societaria.
- La corretta individuazione della parte processuale è essenziale: un ricorso o un'azione rivolti al soggetto privo di legittimazione possono essere dichiarati inammissibili senza esame nel merito della pretesa tributaria.
- La legittimazione del curatore riguarda la rappresentanza processuale della società fallita e non implica, di per sé, il riconoscimento della fondatezza o dell'infondatezza del tributo richiesto.
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