Cassazione Civile, Ordinanza n. 17125/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Il professionista aveva convenuto in giudizio la cliente per ottenere la condanna al pagamento di compensi e spese asseritamente maturati per una pluralità di attività svolte in suo favore: proposizione di due atti di precetto, attività nel giudizio di opposizione promosso da una compagnia assicurativa contro l'esecuzione azionata dalla cliente, e riassunzione di un giudizio davanti al giudice di pace. Il tribunale aveva dichiarato nulla la citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., ritenendo indeterminati sia il petitum immediato sia l'oggetto della domanda, poiché l'atto introduttivo non specificava il provvedimento richiesto né l'importo domandato, e la successiva documentazione non poteva colmare il difetto originario di allegazione. La corte d'appello aveva confermato tale decisione. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la motivazione fosse apparente e che i giudici di merito avessero trascurato la documentazione allegata, da cui sarebbe desumibile l'oggetto della pretesa; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2956 c.c., 697 c.c. e 324 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento di spese di precetto ed esecuzione e la mancata considerazione dell'asserita incompatibilità tra contestazione del credito ed eccezione di prescrizione presuntiva; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda relativa all'attività svolta nel procedimento definito con sentenza del giudice di pace. La Suprema Corte ha ritenuto che l'unica statuizione impugnabile fosse quella sulla nullità dell'atto introduttivo, che solo il primo motivo fosse astrattamente pertinente, e che esso fosse infondato: la citazione era nulla per indeterminatezza della domanda e i documenti prodotti non potevano supplire al difetto originario di allegazione, avendo funzione probatoria e non integrativa del thema decidendum. Gli altri due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché concernenti il merito, esaminato dai giudici di merito in assenza di potestas iudicandi una volta rilevata la nullità della citazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la citazione introduttiva era nulla per mancata specificazione del fatto costitutivo e del petitum e che i documenti allegati non potevano sanare il vizio originario dell'atto. Ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi, perché rivolti al merito di una controversia che avrebbe dovuto essere definita in rito una volta accertata la nullità della domanda. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
La domanda giudiziale deve contenere la chiara indicazione dell'oggetto e dei fatti costitutivi; la loro mancanza rende nulla la citazione.
art. 164 c.p.c.
In presenza di citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo, il giudice può/dover ordinare l'integrazione o rinnovazione; se ciò non avviene e la parte non lo sollecita, il giudice d'appello definisce il processo con pronuncia in rito.
art. 360 c.p.c.
L'omesso esame di fatti processuali rilevanti per la validità dell'atto introduttivo è assorbito nel vizio di cui al n. 4, non nel n. 5.
art. 380-bis1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 2956 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione presuntiva dei compensi professionali.
art. 2959 c.c.
Evocato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra contestazione del credito ed eccezione di prescrizione presuntiva.
art. 112 c.p.c.
Evocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito non scrutinabile dopo la declaratoria di nullità.
art. 12 preleggi
Richiamato nel primo motivo, senza che la censura fosse accolta.
artt. 1, 2, 3 e 24 Cost.
Richiamati nel primo motivo, senza che la censura fosse accolta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La citazione è nulla quando non consente di individuare con chiarezza il fatto costitutivo della pretesa e il petitum immediato, lasciando al giudice il compito di ricostruire la domanda al posto della parte.
- La produzione documentale non può sanare il difetto originario di allegazione dei fatti costitutivi della domanda: i documenti hanno funzione probatoria e possono solo chiarire un impianto allegatorio già delineato.
- In caso di citazione nulla per indeterminatezza della domanda, il giudice deve attenersi alla pronuncia in rito; se la nullità non viene sanata nei modi e nei tempi processualmente previsti, le questioni di merito restano precluse.
- L'omesso esame di fatti processuali rilevanti ai fini della validità dell'atto introduttivo si denuncia come vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di fatto decisivo ex n. 5.
- Quando il giudice d'appello conferma la nullità della domanda, le ulteriori argomentazioni sul merito rese in sentenza sono prive di potestas iudicandi e non possono fondare autonomamente censure di merito.
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