Cassazione Penale, Sentenza n. 20484/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca dell\'indulto ex legge 31 luglio 2006, n. 241 applicato a Gull\'à per pregresse condanne; la Corte di appello aveva revocato l\'indulto sostenendo che il ricorrente avesse commesso, nel quinquennio successivo all\'entrata in vigore della legge 2006, un reato punito con pena detentiva superiore a due anni (associazione mafiosa), contestato in forma \"a partire dal 2003\" (reato permanente in forma \"aperta\"). Il ricorrente ha impugnato l\'ordinanza lamentando che il giudice dell\'esecuzione non aveva individuato la data di effettiva cessazione della condotta criminale, omettendo l\'accertamento richiesto dalla giurisprudenza quando il reato sia contestato in forma aperta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell\'esecuzione abbia errato nel limitarsi al casellario giudiziale e nell\'ancorare la cessazione del reato alla sola data della sentenza di primo grado senza verificare, tramite l\'esame degli elementi emersi nel giudizio di merito, se la condotta fosse perdurata oltre l\'entrata in vigore della legge n. 241/2006. Ha quindi annullato l\'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d\'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio conformemente ai principi giurisprudenziali indicati.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
Prevede la causa di revoca dell\'indulto se il beneficiario commette nel quinquennio successivo all\'entrata in vigore della legge un delitto per il quale è prevista pena detentiva superiore a due anni; nel caso di reato permanente contestato in forma \"aperta\", occorre accertare l\'epoca di cessazione della condotta ai fini dell\'effetto temporale della disposizione.
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 3 (citato nella sentenza)
Richiamata in relazione ai profili di revoca dell\'indulto; la Corte usa l\'articolo per esaminare i presupposti di revoca quando il reato è permanente e contestato in forma aperta.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007 (Sinagra, Rv. 237707)
Principio secondo cui l\'ancoraggio processuale della cessazione del reato permanente alla sentenza di primo grado è un criterio operativo di natura processuale e non sostanziale: non grava sull\'imputato l\'onere di provare la cessazione dell\'illecito prima della condanna, ma il giudice deve verificare le risultanze del merito se ne derivano effetti.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019 (Mucci, Rv. 274877)
Stabilisce che, ai fini della revoca dell\'indulto per reato permanente contestato in forma \"aperta\", se la sentenza di condanna non specifica la data di cessazione della condotta, il giudice dell\'esecuzione è tenuto a effettuare l\'accertamento attraverso l\'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito; l\'ordine sostanziale dell\'indagato (es. attività di collaborazione o prove che indicano cessazione) deve essere considerato.
Massime di principio
- Quando il reato è contestato in forma \"a partire da\" (reato permanente in forma \"aperta\"), la cessazione della condotta non può essere automaticamente fissata alla data della sentenza di primo grado senza esaminare le prove emerse nel merito.
- Il principio che ancora la cessazione del reato alla sentenza di primo grado è di natura processuale: non impone all\'imputato l\'onere di provare la cessazione, ma richiede al giudice di valutare le risultanze probatorie del giudizio di merito.
- Per decidere sulla revoca dell\'indulto bisogna verificare se vi sia prova, esplicita o implicita, che la condotta illecita sia proseguita oltre l\'entrata in vigore della norma che disciplina l\'indulto; il semplice casellario giudiziale è generalmente insufficiente.
- Se nella sentenza di condanna di merito è indicata una data di cessazione della condotta, questa assume rilievo per l\'esecuzione; in mancanza, il giudice dell\'esecuzione deve analizzare elementi processuali e prove raccolte nel merito (atti, dichiarazioni, attività del condannato, collaborazioni, epoche delle prove).
- In sede di esecuzione, l\'accertamento degli effetti temporali (es. inclusione nel quinquennio di riferimento) richiede un vaglio motivato e specifico: decisioni generiche o basate solo su dati anagrafici/registri vanno annullate e rinviate per nuovo esame.
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