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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21000/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e non specifico, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Taranto deducendo un unico motivo: la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, asseritamente priva delle indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza di merito, limitandosi a una doglianza generica e al richiamo di principi giurisprudenziali astratti, senza una effettiva correlazione critica con le argomentazioni del giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte applica il principio di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo, quando l'impugnazione non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a enunciare in modo astratto principi di diritto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico, ossia deve indicare puntualmente le ragioni per cui la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata, stabilendo una correlazione tra le argomentazioni della decisione e le censure mosse.
  • La mera riproposizione di doglianze generiche o già esaminate e disattese in appello non soddisfa il requisito di specificità richiesto per il ricorso in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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