Cassazione Penale, Ordinanza n. 40356/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 10 gennaio 2025. Dal testo risulta che i motivi erano tre: il primo mirava a ottenere una diversa lettura delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; il secondo censurava la determinazione del trattamento punitivo; il terzo riproponeva una doglianza già esaminata e disattesa in appello, relativa alla gravità del fatto. Il ricorrente era assistito da difensore e ha depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi dedotti fossero non consentiti in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; il secondo investiva il trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica; il terzo era meramente riproduttivo di una censura già esaminata e correttamente respinta dalla Corte territoriale, che aveva fornito motivazione adeguata sulla elevata gravità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie, salvo che il ricorso individui specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata sia assente, manifestamente illogica o comunque giuridicamente inadeguata; non è sufficiente opporre una diversa valutazione di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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