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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20918/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna di due imputati per il concorso in un episodio di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, nonché per lesioni personali aggravate e, per uno dei due, anche per porto abusivo di arma. La vicenda, ricostruita in sentenza come un'unica aggressione nata da un contrasto stradale, vedeva le persone offese a bordo di un veicolo chiedere il passaggio; dopo la lite, gli imputati avrebbero aggredito le vittime, uno con coltellate e l'altro con condotte di supporto fisico e percosse. I ricorsi hanno censurato, in sintesi: per il primo imputato, il difetto di motivazione sulla sua partecipazione al tentato omicidio, l'assenza di condotte causalmente rilevanti e del dolo omicidiario, il travisamento di dichiarazioni testimoniali, dei riconoscimenti fotografici e della denuncia, la mancata corretta qualificazione del concorso anomalo ex art. 116 c.p., l'inaffidabilità dei riconoscimenti delle persone offese e la dosimetria della pena; per il secondo imputato, l'erroneo rigetto della tesi difensiva dell'alibi lavorativo, la mancata rinnovazione istruttoria in appello, il travisamento delle prove sull'episodio e, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza e la sproporzione della pena, con insufficiente motivazione ex art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli in larga parte infondati e, per i restanti profili, inammissibili per genericità o per difetto di specifica indicazione del travisamento denunciato. Ha ritenuto adeguata e immune da vizi la motivazione delle sentenze di merito sulla partecipazione concorsuale dei due imputati, sulla sussistenza del dolo diretto nel tentato omicidio, sull'attendibilità delle persone offese e dei riscontri oggettivi, nonché sulla determinazione della pena e sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e disposto l'oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato; la responsabilità concorsuale è stata confermata sulla base del contributo attivo e del contesto unitario dell'aggressione

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al tentato omicidio; la Corte ribadisce che per il tentativo è sufficiente una condotta idonea e diretta a produrre l'evento

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice del tentato omicidio contestato in concorso

  • art. 576 n. 2 c.p.

    richiamato dal secondo ricorrente in relazione all'aggravante contestata nei capi 1, 2 e 3, ma non oggetto di accoglimento

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato dalla difesa per il proscioglimento, ma ritenuto non pertinente alla luce della prova valutata nei giudizi di merito

  • art. 116 c.p.

    richiamato sul concorso anomalo; la Corte afferma che occorre un nesso causale e psicologico, con prevedibilità del reato diverso, requisito non ravvisato nel caso concreto

  • art. 133 c.p.

    utilizzato quale parametro per la commisurazione della pena; il richiamo alla gravità dei fatti è stato ritenuto sufficiente

  • art. 69 c.p.

    richiamato in tema di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta sufficiente

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato per la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, legittimamente respinta perché il giudice ha ritenuto decidibile la causa allo stato degli atti

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    richiamato per sottolineare i più stringenti limiti probatori del rito abbreviato

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per la deduzione del vizio di motivazione e del travisamento della prova

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato nei limiti di sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'oscuramento dei dati sensibili nel provvedimento divulgato

Massime di principio

  • Nel delitto di tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto: non occorre la finalità specifica di uccidere, ma basta la cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, a causare la morte della vittima.
  • Un solo colpo di arma da taglio può integrare il tentato omicidio quando, per la zona attinta, la gravità delle lesioni e le modalità dell'azione, sia desumibile l'idoneità dell'atto a provocare la morte.
  • La partecipazione concorsuale può essere desunta anche da un contributo materiale non coincidente con l'azione lesiva principale, purché vi sia inserimento consapevole nell'azione aggressiva unitaria e sostegno fattivo all'autore materiale.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'errore denunciato è specificamente indicato e decisivo al punto da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non basta contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano in un unico percorso giustificativo, con conseguente necessità per il ricorrente di confrontarsi con la complessiva ricostruzione di merito.
  • Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. richiede non solo un nesso causale, ma anche un nesso psicologico fondato sulla prevedibilità, in concreto, del reato diverso commesso dal concorrente; in mancanza di tale prevedibilità la responsabilità non può essere affermata.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo se il ragionamento del giudice sia arbitrario o manifestamente illogico; il richiamo alla gravità del fatto può essere sufficiente a sorreggere la valutazione ex art. 133 c.p.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere respinta con motivazione adeguata quando il giudice ritenga decidibile la causa allo stato degli atti, specialmente nel rito abbreviato.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioLesioniPena e commisurazioneImpugnazioniProveRiti alternativiElemento soggettivoConcorso di persone
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàOnere della prova

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