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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4408/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Consorzio agrario impugnava l'avviso di accertamento del 10 giugno 2010 con cui la società concessionaria del servizio rifiuti del Comune di Latina gli chiedeva 345.534 euro, oltre alle relative componenti indicate nell'atto, a titolo di TIA, addizionali provinciali e sanzioni per le annualità 2006-2009. Tra le contestazioni deduceva il difetto di motivazione, l'inapplicabilità della tariffa all'attività agricola e l'illegittimità della deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1. La Commissione tributaria provinciale di Latina aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 4601/2015 depositata il 31 agosto 2015, aveva accolto l'appello ritenendo illegittima la deliberazione. La concessionaria ha proposto ricorso principale con due motivi, deducendo, in sostanza, che la disciplina transitoria e le norme successive consentivano al Comune di istituire o applicare la TIA 1 nel 2006 e che la sentenza regionale aveva omesso di considerare tali disposizioni e il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756 del 2013. Il Consorzio ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato articolato in sei motivi: omessa pronuncia sulla riferibilità della tariffa ad attività diverse da quella agricola; omessa pronuncia su un secondo avviso di accertamento e sull'inapplicabilità dell'IVA; omessa pronuncia sulla dedotta caducazione del primo avviso e sulla cessazione della materia del contendere; contestazioni sull'applicazione del regolamento comunale all'attività agricola; richiesta di riduzione della TIA per il servizio di autosmaltimento dei rifiuti; e inapplicabilità dell'IVA alla TIA in quanto tributo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente perché relativi alla legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 2006. Ha ritenuto che, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, 29 aprile 2006, la TIA 1 fosse soppressa e non fosse consentito ai Comuni che ancora applicavano la TARSU passare alla TIA 1; le clausole transitorie salvaguardavano soltanto le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti o adottati. Ne consegue l'illegittimità della deliberazione del 30 maggio 2006 che istituiva la TIA 1 nel Comune di Latina. Il ricorso incidentale condizionato del Consorzio è stato dichiarato assorbito, senza esame dei suoi sei motivi, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità rispetto all'epoca di introduzione della lite. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1

    “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”

    La soppressione della TIA 1 decorre dall'entrata in vigore della disposizione, il 29 aprile 2006, salve le limitate clausole transitorie.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11

    “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”

    La salvaguardia transitoria consente la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti, non l'istituzione ex novo della TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)

    “Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”

    Restano applicabili fino ai corrispondenti provvedimenti del nuovo sistema i provvedimenti attuativi già adottati, senza che ciò consenta di adottare nuovi provvedimenti istitutivi della TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993 cit., art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

    Il regime transitorio previsto per il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 non sopravvive alla soppressione della TIA 1 disposta dal D.Lgs. n. 152 del 2006; dal 29 aprile 2006 non poteva fondare una nuova istituzione della tariffa.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    Ritiene, quindi, il Collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La tariffa prevista dall'art. 49 era stata soppressa dal D.Lgs. n. 152 del 2006; in assenza di una previsione espressa di ultrattività, il regime transitorio non poteva consentire l'istituzione della TIA 1 successivamente alla soppressione, ma soltanto la prosecuzione delle discipline già vigenti e dei provvedimenti già adottati.

  • D.P.R. 24 dicembre 2003, n. 358, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (principale) a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Dalla soppressione della TIA 1 disposta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, efficace dal 29 aprile 2006, non discende l'ultrattività del regime transitorio previsto per la sua istituzione; in assenza di una chiara previsione legislativa contraria, tale regime non può giustificare l'adozione successiva di atti istitutivi della TIA 1.
  • Le clausole transitorie del D.Lgs. n. 152 del 2006 consentono, in attesa dei nuovi provvedimenti attuativi, la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti e dei provvedimenti attuativi già adottati, ma non autorizzano i Comuni che applicavano la TARSU a passare alla TIA 1 dopo la soppressione di quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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