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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9644/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che rigettava la sua opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art.16 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286. Con due motivi di cassazione ha dedotto: (1) vizio della motivazione e violazioni dei diritti processuali e sostanziali (art.606 comma 1 lett. e) c.p.p.; artt.24,111,125 comma 3 Cost.; art.6 CEDU), sostenendo che il Tribunale ha fatto riferimenti a documenti non in fascicolo, non ha considerato elementi difensivi e ha motivato in modo illogico e contraddittorio; (2) inosservanza ed errata applicazione dell'art.19 comma 1 d.lgs.286/1998 (divieto di espulsione quando l'allontanamento violi la vita privata e familiare), con richiamo agli artt.2 e 3 Cost., art.8 CEDU e art.666 comma 5 c.p.p., sostenendo che non è stata effettuata una valutazione adeguata dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale e delle condizioni di vita tali da escludere il divieto di espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza era carente: mancava un'adeguata e concreta analisi delle condizioni di vita del ricorrente e del rischio che l'espulsione determini un'ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall'art.8 CEDU, nonché un bilanciamento tra tale rischio e le esigenze di tutela della collettività. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio con motivazione congrua. Si segnala inoltre che, in precedenza, il Tribunale aveva sospeso l'esecutività dell'ordinanza il 18/06/2024.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) - art.16

    Norma che consente l'espulsione di stranieri dal territorio nazionale; è il fondamento del provvedimento di allontanamento impugnato.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art.19, comma 1

    Prevede il divieto di espulsione quando l'allontanamento possa costituire una violazione del diritto alla vita privata e familiare, salvo necessità di sicurezza nazionale o ordine pubblico; la Corte ha ritenuto che il giudice debba effettuare una valutazione concreta delle condizioni di vita, dei vincoli familiari e dell'inserimento sociale e bilanciarli con le esigenze di tutela della collettività.

  • codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. e)

    Ground di cassazione relativo a vizi della motivazione; il ricorrente ha invocato tale motivo per contestare la carenza e l'illogicità della motivazione del Tribunale.

  • codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b)

    Ground di cassazione per inosservanza o errata applicazione di legge; è stato usato per contestare la corretta applicazione dell'art.19 d.lgs.286/1998.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 24, 111, 125 comma 3, 2, 3

    Richiamate dalla difesa per asserite violazioni delle garanzie processuali e dei diritti fondamentali; la Corte ha valutato la motivazione anche in relazione a queste esigenze di tutela (accesso alla giustizia, giusto processo, garanzie giudiziarie).

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art.6 e art.8

    Art.6 (diritto a un giusto processo) richiamato in tema di motivazione; art.8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) è centrale: la Corte richiama l'interpretazione della Corte EDU secondo cui l'espulsione può costituire un'ingerenza e richiede un bilanciamento concreto fra interessi individuali e pubblici.

  • codice di procedura penale - art.666, comma 5

    Norma procedurale relativa alle opposizioni in materia di espulsione; è stata richiamata dalla difesa nel quadro delle garanzie procedurali del ricorrente.

  • legge 24 luglio 1954, n. 1954 (recepimento Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951)

    Richiamata per evidenziare il rispetto delle norme internazionali (protezione dei rifugiati) da tenere presenti nell'adozione di provvedimenti di espulsione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Citata come quadro di riferimento sui diritti fondamentali che può limitare le misure di espulsione nello spazio dell'Unione.

Massime di principio

  • Il giudice che ordina o conferma un'espulsione deve motivare in modo concreto e specifico la valutazione del rischio di ingerenza nella vita privata e familiare del soggetto, considerando durata del soggiorno, vincoli familiari, inserimento sociale e condizioni di vita nel paese di origine.
  • La valutazione dell'art.19 d.lgs.286/1998 richiede un bilanciamento tra il diritto alla vita privata/familiare (art.8 CEDU) e le esigenze di tutela della collettività; la mera affermazione di pericolosità senza analisi dettagliata non è sufficiente.
  • Carente motivazione, riferimenti a documenti non in fascicolo o mancanza di considerazione degli elementi difensivi possono determinare l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione (art.606 c.p.p. lett. e)).
  • In caso di dubbi sulla motivazione o sul bilanciamento degli interessi, la Corte può disporre la rinnovazione del giudizio da parte del giudice di merito con ordine di fornire motivazione congrua; ciò non equivale automaticamente all'annullamento dell'espulsione, ma impone un riesame rigoroso.
  • Le questioni di compatibilità con la Convenzione di Ginevra, la Carta UE e la giurisprudenza della Corte EDU devono essere considerate nel merito quando è prospettato un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali.
  • Dal punto di vista procedurale, il ricorso per cassazione può essere fondato sia per inosservanza di legge sia per vizi della motivazione; la specificità delle doglianze sulla motivazione è spesso decisiva.

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