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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 300/2024 in data 15 ottobre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo imposto dalla sentenza civile n. 300/2024 di riconoscere e mettere a disposizione la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 300/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500 euro annui, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione al Ministero il 23 dicembre 2024 e ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 300/2024, provvedendo agli adempimenti imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La notificazione della sentenza a un indirizzo PEC istituzionale idoneo quale domicilio digitale dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
  • Decorso infruttuosamente il termine per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un ulteriore termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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