Sentenza n. 1363/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della nota prot. 9374/2025 del 05.05.2025, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune resistente ha comunicato che “l’amministrazione comunale avvalendosi di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la vendita dell’area in oggetto già pubblicato e per il quale lei ha trasmesso una manifestazione di interesse, non intende più dare corso al predetto procedimento, che viene quindi archiviato senza dare ulteriore impulso alla fase di vendita tramite asta della proprietà dell’area stessa”; - del provvedimento, ove esistente, non indicato nella suddetta nota e non conosciuto con cui l’amministrazione comunale ha deliberato di non dar corso alla vendita dell’area oggetto del bando di gara; - dell’art. 8 dell’avviso pubblico di vendita immobile a trattativa privata, nella parte in cui ha riservato al Comune “di valutare, a suo insindacabile giudizio, le dichiarazioni presentate mantenendo la facoltà di non procedere con i successivi atti, potendo abbandonare la procedura o sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti dichiaranti diritti a risarcimento o indennizzo o rimborso spese ed altri oneri a qualsiasi titolo”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche non conosciuto; e per l’accertamento dell’obbligo del Comune resistente di riprendere, dar corso e definire il procedimento per la vendita all’asta dell’immobile oggetto della procedura, e ciò al fine di trasferirne la proprietà alla Società esponente e/o al soggetto che risulterà aggiudicatario; e per il conseguente annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 34 in data 11.08.2025, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune resistente ha disposto nei confronti della Società esponente la rimozione dei manufatti, attrezzature, arredi e ogni altra opera presente sull'area comunale sita in via Don Primo Mazzolari in Besana Brianza e il ripristino dello stato dei luoghi a prato secondo quanto previsto dalla convenzione del 17.09.2003; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della procedura preliminare di vendita dell'area comunale e ordinanza di rimozione dei manufatti e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva occupato l'area comunale in forza di una convenzione del 17 settembre 2003, scaduta il 31 dicembre 2023, che imponeva al concessionario di rimuovere le opere realizzate e ripristinare l'area a prato entro novanta giorni. Dopo l'inserimento dell'area nel piano delle alienazioni, il Comune aveva pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse alla vendita dell'area e la società aveva presentato un'offerta, versando la cauzione. Con nota del 5 maggio 2025 il Comune comunicava di non voler proseguire il procedimento di vendita e di archiviarlo. La ricorrente deduceva, quanto all'archiviazione, la violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, l'eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, la carenza dell'atto di indirizzo presupposto e il difetto di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto indicare l'organo e l'atto che avevano disposto l'interruzione e che l'eventuale annullamento della procedura avrebbe richiesto un interesse pubblico specifico e un grave motivo. La società sosteneva inoltre che l'avviso costituisse un'offerta al pubblico e che la propria proposta fosse sufficiente a perfezionare l'obbligo del Comune di concludere la vendita. Quanto all'ordinanza dirigenziale n. 34 dell'11 agosto 2025, impugnata per illegittimità derivata, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, la violazione del giusto procedimento e la carenza degli atti presupposti, sostenendo che il mantenimento delle opere non avrebbe leso interessi pubblici e che sarebbe stata necessaria una preventiva diffida.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata prosecuzione della vendita, ha distinto la fase preliminare di verifica dell'interesse e delle condizioni di mercato dalla successiva ed eventuale fase di trattativa privata, rilevando che si trattava di un contratto attivo rientrante nella potestà negoziale dell'Amministrazione. L'art. 8 dell'avviso riservava espressamente al Comune la facoltà di non procedere, abbandonare, sospendere o modificare la procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione. Pertanto, la nota del dirigente costituiva un atto di gestione della fase preliminare, non un annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990; non occorrevano quindi la specifica motivazione sull'interesse pubblico e il grave motivo propri dell'autotutela decisoria. Il TAR ha escluso inoltre che l'avviso integrasse un'offerta al pubblico idonea, una volta presentata la proposta della società, a imporre la conclusione della vendita. Quanto all'ordinanza di rimozione, il Collegio ha ritenuto che l'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi discendesse direttamente dall'art. 8 della convenzione, una volta scaduto il rapporto concessorio. La pendenza o il mancato perfezionamento della procedura di alienazione non incideva su tale obbligo. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata preventiva diffida prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001, poiché la diffida ha la sola funzione di consentire l'adempimento spontaneo e la sua omissione non invalida l'ordinanza di demolizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta perché l'atto comunale rientrava nella facoltà, prevista dall'avviso, di non proseguire la fase preliminare della procedura di vendita.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica alla decisione di non proseguire una fase preliminare di verifica dell'interesse alla vendita, qualificata dal giudice come atto di gestione della potestà negoziale e non come annullamento in autotutela.
art. 8 della convenzione del 17.09.2003
alla scadenza, fissata al 31.12.2023, il concessionario doveva rimuovere a propria cura e spese le opere realizzate e ripristinare lo stato dei luoghi a prato entro 90 giorni, riconsegnando l’area libera al Comune di Besana Brianza
La clausola imponeva direttamente al concessionario, alla scadenza del rapporto, la rimozione delle opere e il ripristino dell'area, indipendentemente dalla successiva procedura di alienazione.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La preventiva diffida assolve alla funzione di consentire al privato l'adempimento spontaneo; la sua omissione non determina l'invalidità dell'ordinanza di demolizione o rimozione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per delimitare l'esame alle questioni rilevanti e idonee a incidere sulla decisione.
Massime di principio
- La raccolta di manifestazioni di interesse preliminare alla vendita di un bene pubblico non equivale necessariamente a un'offerta al pubblico e non attribuisce al dichiarante un diritto alla prosecuzione della procedura o alla stipulazione del contratto, quando l'avviso riservi espressamente all'amministrazione la facoltà di non procedere.
- La decisione dell'amministrazione di non proseguire una fase preliminare di verifica dell'interesse e delle condizioni di mercato per un contratto attivo costituisce atto di gestione della potestà negoziale e non annullamento d'ufficio di un provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- La clausola dell'avviso che riserva all'amministrazione la facoltà di abbandonare, sospendere o modificare la procedura in ogni momento e senza motivazione consente di interrompere la fase preliminare senza la dimostrazione dei presupposti dell'autotutela decisoria, salvo il rispetto dei limiti derivanti dalla stessa lex specialis e dai principi generali applicabili.
- Quando una convenzione concessoria impone al concessionario, alla scadenza del rapporto, la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, tale obbligo diviene esigibile alla scadenza e non è paralizzato dalla successiva previsione o pendenza di una procedura di alienazione dell'area.
- La preventiva diffida prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 ha funzione sollecitatoria e di favore per l'adempimento spontaneo; la sua omissione non comporta, di per sé, l'invalidità dell'ordinanza di demolizione o rimozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →