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Sentenza

Sentenza n. 1359/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia n. -OMISSIS-reso in data -OMISSIS- dalla Questura di Ferrara.

Giustizia amministrativa202200889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, anziché rinnovo del permesso per motivi di lavoro autonomo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciatogli dalla Questura di Ferrara, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto rinnovargli il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego del rinnovo del titolo per lavoro autonomo era stato già impugnato in un distinto giudizio, nel quale il TAR aveva sospeso il provvedimento, accolto un'azione di ottemperanza e successivamente annullato il diniego. Nel presente giudizio il ricorrente ha quindi contestato il titolo concretamente rilasciato, ritenendolo non conforme alla posizione giuridica riconosciutagli nel giudizio connesso. Nelle more, la Questura ha rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, attualmente in fase di rinnovo; il ricorrente ha pertanto dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo aveva eliminato la situazione di contrasto sostanziale oggetto del giudizio e fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione sull'impugnazione del diverso titolo per motivi di giustizia. La domanda sulle spese è stata respinta: il Collegio ha disposto l'integrale compensazione, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità della controversia e rilevando che le spese rivendicate dal ricorrente riguardavano in realtà il distinto giudizio R.G. n. 442/2022, nel quale avrebbero dovuto essere richieste.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina definitivamente l'utilità concreta della decisione richiesta, facendo venir meno l'interesse alla pronuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto o tiene un comportamento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, eliminando l'utilità concreta della decisione sull'atto originariamente impugnato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Le spese di un giudizio non possono essere rivendicate nell'ambito di un diverso processo: la relativa regolazione deve essere richiesta nel giudizio cui le spese si riferiscono.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, potendo il giudice disporne la compensazione quando ricorrano giustificati motivi, anche in ragione della peculiarità della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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