Cassazione Civile, Ordinanza n. 36676/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013, contestando il diniego dell'agevolazione per abitazione principale. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il comune aveva ottenuto riforma della decisione, sul rilievo che il nucleo familiare del contribuente non risultava né residente anagraficamente né dimorante abitualmente nell'immobile oggetto di imposizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, assumendo che, quando i coniugi risiedono in due Comuni diversi, l'agevolazione IMU spetterebbe per ciascun immobile. Il comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, occorre che nell'unità immobiliare vi sia la compresenza della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma dell'intero nucleo familiare, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato il beneficio, perché nel caso concreto il nucleo familiare non risultava residente né dimorante abitualmente nell'immobile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
"per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
Per ottenere l'esenzione IMU è necessario che, con riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore e il nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.
art. 8 d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato come disciplina dell'esenzione ICI per abitazione principale, interpretata in senso stretto e in modo coerente con il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.
art. 1, comma 173, lett. b, l. n. 296 del 2006
Norma modificativa della disciplina ICI richiamata per definire l'abitazione principale in rapporto alla residenza anagrafica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IMU e ICI, l'agevolazione per abitazione principale presuppone che l'immobile costituisca la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, riferite alla medesima unità immobiliare.
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente previste.
- Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora abituale in immobili diversi, l'agevolazione per abitazione principale può operare solo nei limiti e alle condizioni espressamente previste dalla legge, e non quando il nucleo familiare non sia complessivamente radicato nell'immobile agevolato.
- La mera residenza o dimora di uno solo dei coniugi non è sufficiente a fondare il beneficio se la disciplina applicabile richiede la coincidenza dei requisiti in capo all'intero nucleo familiare.
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