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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dal SUI di Modena, in data 12 gennaio 2026, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 22 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202600405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del SUI di Modena dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, sulla base di una nuova offerta di lavoro subordinato. Il SUI di Modena aveva comunicato il preavviso di rigetto, richiamando il parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui la capacità economica dell'azienda proponente non sarebbe stata sufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro. Nonostante la memoria difensiva e la documentazione depositata in risposta al preavviso, l'Amministrazione aveva confermato il diniego, fondandosi sull'esame dei quadri VE e VF della dichiarazione IVA relativa al 2024 e sull'indicazione di una perdita di euro 167.160,00. Il ricorrente ha dedotto: errata valutazione della capacità economica dell'impresa rispetto alla disciplina applicabile e alle circolari ministeriali; difetto di motivazione e di istruttoria, per mancata considerazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dal bilancio, dal fatturato, dall'utile e dalla relazione del commercialista; contraddittorietà del diniego rispetto alla possibilità di conversione del permesso stagionale fuori quota; mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il parametro della capacità patrimoniale e dell'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, rispetto al quale la circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 indica, per ciascun lavoratore, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio. La valutazione negativa dell'ITL è stata ritenuta erronea perché non conforme alla documentazione contabile acquisita: sia dalla dichiarazione dei redditi sia dal bilancio emergeva infatti un utile di euro 77.376,00 per il 2024, oltre a una complessiva disponibilità economico-finanziaria incompatibile con la conclusione negativa dell'Amministrazione. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale.

    La disposizione disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale per il lavoratore stagionale e le modalità dei successivi ingressi, nel quadro richiamato dal giudice per la disciplina del lavoro stagionale.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Lo Sportello unico [...] acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro [...] la verifica [...] della congruità del numero delle richieste [...] in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

    La verifica della domanda deve comprendere la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle richieste rispetto alle esigenze dell'impresa e agli obblighi retributivi e assicurativi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare memoria e documentazione, che l'Amministrazione era tenuta a valutare nella decisione finale.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    È richiamato dalla circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 quale base del parametro relativo alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro.

  • circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

    In relazione alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio.

    Il parametro di verifica deve essere ricavato dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio e deve riguardare il reddito imponibile o il fatturato del datore di lavoro per ciascun lavoratore.

  • nota del Direttore centrale dell'Ispettorato del lavoro n. 2066 del 21 marzo 2023

    Richiama il parametro della circolare INL n. 3 del 2022 anche nel contesto normativo successivo al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.

  • D.P.C.M. 27 settembre 2023

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina dei flussi migratori legali per il triennio 2023/2025 e dei criteri relativi alla capacità reddituale delle aziende.

  • d.l. 10 marzo 2023, n. 20

    È richiamato nella nota dell'Ispettorato del lavoro n. 2066 del 21 marzo 2023.

  • d.l. 145/2024

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato al di fuori delle quote annuali.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la verifica della capacità economica del datore di lavoro deve essere effettuata considerando i dati risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio, secondo i parametri applicabili alla fattispecie.
  • È illegittimo il diniego fondato su una valutazione dell'Ispettorato del lavoro che contraddica i dati oggettivi della dichiarazione dei redditi e del bilancio del datore di lavoro, senza adeguata spiegazione del percorso logico seguito e senza considerare la complessiva disponibilità economico-finanziaria dell'impresa.
  • L'Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto, deve esaminare effettivamente la memoria e la documentazione presentate dall'interessato; la decisione finale non può limitarsi a confermare il diniego sulla base di una valutazione non confrontata con gli elementi documentali introdotti nel procedimento.
  • La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve riguardare la congruità delle richieste rispetto alle esigenze dell'impresa e agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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