Cassazione Civile, Ordinanza n. 18610/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
La controversia
Una società aveva partecipato a una procedura aperta indetta dal gestore dell'aeroporto per l'assegnazione in sub-concessione di spazi destinati ad attività commerciali di tipo retail e food beverage all'interno dell'area aeroportuale. Il lotto controverso riguardava un locale air side per la vendita di prodotti tipici siciliani. Dopo una prima aggiudicazione a un diverso operatore, poi revocata dal concessionario aeroportuale, la gara veniva riattivata e, con nota del 22 ottobre 2021, l'aggiudicazione definitiva veniva comunicata alla società ricorrente. L'originaria aggiudicataria, poi fallita, impugnava l'atto davanti al TAR. La società aggiudicataria subentrante proponeva regolamento di giurisdizione sostenendo che la subconcessione di spazi aeroportuali per attività commerciali non aviation ha natura privatistica e che, quindi, la lite appartiene al giudice ordinario. La concessionaria aeroportuale aderiva al ricorso, e anche il Pubblico Ministero concludeva per la giurisdizione ordinaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che il petitum sostanziale riguardasse la contestazione di un atto incidente su un rapporto privatistico e patrimoniale tra concessionario aeroportuale e terzi, relativo a un servizio commerciale non aviation. Ha escluso che l'affidamento della sub-concessione fosse riconducibile all'esercizio di poteri autoritativi o a una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, osservando che il servizio di vendita di prodotti tipici in area aeroportuale è attività meramente commerciale, eventuale e autonoma, non strumentale in senso stretto alle operazioni di assistenza a terra del trasporto aereo. Spese rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
La giurisdizione amministrativa riguarda le controversie su interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, anche diritti soggettivi concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo; nel caso concreto la controversia non rientra in tali ipotesi.
art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
La Corte esclude che la controversia rientri nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva indicate da tali lettere.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
La disposizione non è applicabile perché il servizio affidato non integra un'attività strumentale o riconducibile ai settori speciali in senso rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa.
d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, art. 2
Serve a definire il gestore aeroportuale come soggetto che amministra e gestisce le infrastrutture aeroportuali e coordina gli operatori presenti, ma non attribuisce giurisdizione amministrativa alla controversia sulla sub-concessione commerciale.
d.lgs. n. 50/2016
La Corte rileva che il soggetto concedente non è tenuto ad applicare il codice dei contratti per le attività non aviation; l'atto impugnato è quindi di natura privatistica.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla natura della posizione dedotta in giudizio, non alla sola qualificazione formale o alla prospettazione delle parti.
- Le controversie relative all'affidamento in sub-concessione di spazi aeroportuali per attività commerciali non aviation, quando il rapporto è negoziale e l'amministrazione concedente resta estranea al concreto affidamento, appartengono al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva non si estende automaticamente a ogni vicenda collegata a una concessione aeroportuale: è necessario che l'oggetto della lite concerna l'esercizio di un potere amministrativo o un servizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La nozione di 'strumentalità' rispetto alle operazioni aeroportuali va intesa in senso restrittivo: sono escluse le attività meramente commerciali, eventuali e remunerate autonomamente dal cliente, perché non costituiscono strumento necessario delle operazioni di assistenza a terra.
- Quando l'atto contestato incide su un rapporto di diritto privato avente contenuto patrimoniale, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice dei diritti.
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