Cassazione Civile, Ordinanza n. 26568/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva promosso, con rito sommario ex art. 702 c.p.c. e art. 14 ss. d.lgs. 150/2011, azione per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l’assistenza resa in un giudizio di lavoro avente ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento e altre domande retributive. L’attore professionista sosteneva che il compenso dovesse essere quantificato sulla base di un patto di quota lite sottoscritto con il cliente nel 2009 e, inoltre, che il pagamento dovesse gravare in solido anche sulla controparte del giudizio lavoristico in forza di un accordo transattivo. Il primo giudice aveva rigettato la domanda: aveva escluso la legittimazione passiva della controparte del giudizio lavoristico, aveva ritenuto non provato il patto di quota lite perché il cliente ne aveva disconosciuto la sottoscrizione senza che fosse stata chiesta la verificazione, e aveva applicato i parametri tariffari per giungere a un importo inferiore a quello già liquidato nel giudizio presupposto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, violazione di norme sulla solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di definizione transattiva della lite, erronea valutazione del disconoscimento della scrittura privata e dell’onere di verificazione, nonché errata applicazione dei parametri professionali e dei criteri di liquidazione del compenso, sostenendo anche che il giudice di merito aveva impropriamente ricondotto la causa a una fattispecie diversa e che il giudizio professionale fosse stato articolato su più attività processuali di quelle considerate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dai controricorrenti, chiarendo che la controversia sui compensi dell’avvocato, anche quando investe l’an debeatur, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 se non siano proposte domande ulteriori eccedenti il rito. Nel merito, però, ha ritenuto inammissibili tutte le censure: il primo motivo perché il giudice di merito aveva escluso in fatto la transazione rilevante ai fini dell’art. 13, comma 8, l. 247/2012 e aveva correttamente motivato sulla mancanza di legittimazione passiva della controparte del giudizio presupposto; il secondo motivo perché, una volta disconosciuta la sottoscrizione del patto di quota lite, era onere della parte che intendeva avvalersene chiedere la verificazione ex art. 216 c.p.c., e la mancata richiesta equivale a rinuncia al documento come prova; il terzo motivo perché era formulato in modo generico e confuso, oltre a riproporre una critica di merito non consentita in cassazione, e comunque i parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali andavano applicati secondo il criterio unitario della prestazione complessiva quando la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati posti a suo carico gli oneri di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
Rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di liquidazione dei compensi professionali.
art. 14 d.lgs. 150/2011
La controversia sugli onorari dell’avvocato resta soggetta a tale rito anche se il cliente contesta l’an debeatur, salvo domande ulteriori estranee al rito.
art. 13, comma 8, L. 247/2012
"quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma"
La solidarietà nel pagamento dei compensi opera solo quando la lite sia definita mediante accordo; nel caso concreto il giudice di merito ha escluso in fatto la ricorrenza di tale presupposto.
art. 216 c.p.c.
Dopo il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata, chi intende avvalersene deve chiedere la verificazione; in mancanza, il documento non può essere utilizzato come prova.
art. 1988 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la doglianza non era correttamente sviluppata rispetto al vizio dedotto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 2233 c.c.
È ricordata l’evoluzione normativa del patto di quota lite: divieto originario, successiva liberalizzazione e poi nuova reintroduzione del divieto.
art. 2 d.l. 223/2006
Ha abrogato il divieto di compensi parametrati al risultato, consentendo in quel periodo la stipulazione di patti di quota lite.
art. 2, comma 2-bis, d.l. 223/2006
Ha imposto la forma scritta a pena di nullità per i patti sui compensi tra avvocato e cliente.
art. 9, comma 2, d.l. 1/2012
Ha previsto il passaggio dalle tariffe professionali ai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi.
art. 41 d.m. 140/2012
I nuovi parametri si applicano quando la liquidazione giudiziale avviene dopo l’entrata in vigore del decreto e la prestazione non si è ancora esaurita.
D.M. 55/2014
Nel caso concreto è stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese/compensi in base all’attività svolta e al valore della controversia.
D.M. 127/2004
Richiamato dal ricorrente come disciplina tariffaria, ma superata dai parametri ministeriali nei casi regolati dalla nuova normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo considera decisivo ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie per il pagamento dei compensi dell’avvocato, il rito dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 continua ad applicarsi anche quando il cliente contesti l’esistenza del rapporto o l’an debeatur, salvo che il convenuto proponga domande ulteriori che esorbitino dal rito speciale.
- Quando una scrittura privata viene disconosciuta, la parte che intende utilizzarla come prova deve tempestivamente chiederne la verificazione; in difetto, il documento resta inutilizzabile e non può fondare la pretesa creditoria.
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata sposta sull’utilizzatore del documento l’onere di attivare il procedimento di verificazione; la mancata attivazione equivale a rinuncia ad avvalersene come mezzo di prova.
- Il patto di quota lite, se stipulato nel periodo di vigenza della disciplina che ne consentiva la liceità, resta soggetto ai requisiti di forma e alla valutazione della sua concreta equità, ma la sua operatività come parametro del credito presuppone la prova della sua effettiva sottoscrizione e validità.
- Per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali si applicano i parametri vigenti al momento in cui il giudice procede alla liquidazione, se la prestazione non si è ancora integralmente esaurita; il compenso va considerato come corrispettivo unitario dell’opera professionale complessivamente prestata.
- In cassazione non sono ammissibili motivi generici, cumulativi o confusi che si risolvano in una richiesta di rivalutazione complessiva del merito; il ricorso deve individuare con precisione il vizio denunciato e la sua riconducibilità a uno dei numeri dell’art. 360 c.p.c.
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