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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13854/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1987 e da successive contestazioni sui pagamenti del prezzo e sulla validità delle quietanze prodotte. La società venditrice aveva chiesto la risoluzione del preliminare e il rilascio dell'immobile, mentre il promissario acquirente aveva resistito sostenendo di avere pagato quasi integralmente il prezzo e, in via riconvenzionale, aveva chiesto il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. Dopo una precedente cassazione con rinvio limitato ad alcuni profili istruttori, la Corte d'appello aveva nuovamente rigettato le domande dell'acquirente. La Cassazione, con ordinanza n. 8933/2024, aveva respinto il ricorso. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto di avere scoperto solo dopo la decisione un documento asseritamente decisivo, ossia la relazione del curatore del fallimento di un soggetto coinvolto nella vicenda, dalla quale emergerebbe che dal patrimonio della società andavano detratti importi da restituire ai promissari acquirenti e che i pagamenti ricevuti sarebbero stati riversati nelle casse sociali. Sostiene quindi che, se tale documento fosse stato esaminato, la Corte avrebbe dovuto ritenere opponibili i pagamenti e accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica. La controricorrente ha resistito sostenendo l'inammissibilità del rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo invocato, cioè la sopravvenuta scoperta di documenti decisivi non prodotti in precedenza per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, non sia proponibile avverso l'ordinanza della Cassazione che abbia semplicemente rigettato il ricorso senza decidere la causa nel merito. Il rimedio ex art. 391-bis c.p.c., come integrato dall'art. 391-ter c.p.c., è infatti ammesso solo contro i provvedimenti della Corte che decidono la causa nel merito, non contro quelli di mero rigetto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di revocazione per scoperta di documenti decisivi non è utilizzabile contro l'ordinanza della Cassazione che abbia rigettato il ricorso senza decidere la causa nel merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti dalla norma, con esclusione del motivo di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. per i provvedimenti non decisori nel merito.

  • art. 391-ter c.p.c.

    L'estensione della revocazione ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. riguarda soltanto le sentenze della Corte che abbiano deciso la causa nel merito.

  • art. 2700 c.c.

    Il ricorrente l'ha richiamato per sostenere l'efficacia fidefacente e l'opponibilità alla società di un documento prodotto, ma la Corte non entra nel merito della questione per ragioni processuali.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata evocata dal ricorrente come esito che sarebbe derivato dall'accoglimento della tesi sui pagamenti.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata ritenendo l'iniziativa fondata su un presupposto espressamente escluso dal legislatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della decisione di cassazione per scoperta di documenti decisivi non è esperibile contro un provvedimento che si limiti a rigettare il ricorso, senza pronunciare sul merito della controversia.
  • L'art. 391-ter c.p.c. amplia i casi di revocazione della Cassazione solo per i provvedimenti che definiscono la causa nel merito; la tutela straordinaria non si estende alle pronunce di mero rigetto.
  • La scelta legislativa di limitare i mezzi di revocazione delle decisioni di legittimità privilegia la stabilità del giudicato e la certezza del diritto rispetto all'esigenza di riesame di errori fondati su documenti sopravvenutamente scoperti.
  • La proposizione di un rimedio processuale espressamente precluso dall'ordinamento può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., quando l'istanza sia fondata su un presupposto chiaramente escluso dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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