Sentenza n. 1443/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di differenze retributive e progressione professionale economica
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della dipendente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3–8 anni” dall’1 settembre 2015 fino al conseguimento della fascia “9–14 anni”, nonché il diritto alla progressione professionale economica prevista per il personale di ruolo e alle conseguenti differenze stipendiali maturate, dal 10 ottobre 2013, tenuto conto della prescrizione, fino all’effettiva assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero era stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive, oltre agli accessori previsti dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 14 novembre 2024; decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il giudicato né si era costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. Il Ministero, pur intimato, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. Sussistevano quindi i presupposti per l’esercizio dei poteri di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e autorizzano il giudice amministrativo a ordinare all’Amministrazione l’adempimento e a nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nella fase di esecuzione del giudicato.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione deve decorrere prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Disciplina la misura degli accessori sulle differenze retributive riconosciute dal giudicato, come richiamato nel titolo esecutivo.
art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724
Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori dovuti sulle somme riconosciute alla dipendente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata ha l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e con attribuzione di tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta un autonomo compenso.
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