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Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dall’INAIL nel procedimento avente ad oggetto l’Avviso pubblico ISI 2015 avviato, in esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 394 del 26 aprile 2022, ad istanza della ricorrente con atto 24 maggio 2024 e con osservazioni del 13 giugno 2024 in replica al preavviso di provvedimento di inammissibilità della domanda comunicato il 6 giugno 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine che verrà fissato dal Tribunale e con richiesta di nomina, in difetto, di un commissario ad acta, nel merito, per l'annullamento del provvedimento 6 giugno 2024 con cui l’INAIL ha ritenuto inammissibile la domanda codice ISI n. I1115-000056 della Suzuki Italia S.p.A. relativa all’Avviso pubblico ISI 2015 inerente agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, in ogni caso, per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Suzuki Italia S.p.A. il 10/7/2025: - del provvedimento 6 giugno 2025, notificato lo stesso giorno a mezzo PEC, avente ad oggetto “Avviso pubblico ISI 2015 - Codice domanda ISI n. I1115-000056 - SUZUKI ITALIA S.p.A.” con cui il Dirigente della Direzione territoriale di Torino nord dell’INAIL dott. Tommaso Montrucchio ha confermato il preavviso ex art. 10 bis l. 241/90 del 6 giugno 2024 di inammissibilità della domanda della soc. Suzuki Italia di ammissione al contributo de minimis di cui al predetto Avviso; - ove occorra, dell’elenco cronologico per la Regione Piemonte relativo ai progetti di bonifica, in cui Suzuki Italia è stata utilmente inserita (v. il doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), qualora modificato con esclusione della ricorrente a seguito del diniego impugnato; e il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento INAIL del 6 giugno 2025 di conferma dell'inammissibilità della domanda di contributo nell'ambito dell'Avviso pubblico ISI 2015

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel 2016 una domanda di contributo per la bonifica di materiali contenenti amianto e il rifacimento della copertura di un'unità produttiva. La domanda aveva superato la soglia minima di 120 punti, anche grazie all'attribuzione di 33 punti per la voce tariffaria 9121 relativa a una specifica lavorazione rischiosa. Dopo l'annullamento, con precedente sentenza del TAR, di un primo provvedimento negativo fondato sul superamento del limite de minimis, l'INAIL ha riavviato il procedimento e, nel 2024, ha comunicato un preavviso di inammissibilità rilevando che la voce tariffaria 9121 era stata eliminata dal 30 marzo 2017 per l'assenza di dipendenti addetti alla relativa lavorazione. La società ha contestato che la verifica del punteggio dovesse essere compiuta sulla base della situazione esistente alla data di presentazione della domanda, il 16 giugno 2016, e non sulla base di circostanze sopravvenute. Dopo il ricorso avverso il silenzio, l'INAIL ha adottato il provvedimento espresso del 6 giugno 2025, impugnato con motivi aggiunti, sostenendo che l'attività lavorativa e il rischio dovessero permanere nel tempo perché la cessazione del rischio avrebbe fatto venir meno la finalità del finanziamento. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 12 della l. 241/1990, eccesso di potere e violazione degli artt. 17 e 22 dell'Avviso ISI 2015, contestando l'introduzione di un requisito di permanenza del punteggio non previsto dalla lex specialis. Ha inoltre formulato domande risarcitorie, sia condizionate all'eventuale esaurimento delle risorse, sia per il ritardo procedimentale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la domanda demolitoria. L'Avviso ISI 2015 non prevedeva che il punteggio relativo alla rischiosità dell'attività d'impresa dovesse permanere indefinitamente dopo la presentazione della domanda. Il punteggio doveva essere verificato con riferimento alla situazione esistente alla data di partecipazione, quando la voce tariffaria 9121 era presente, e risultava inoltre presente al momento dell'ultimazione dei lavori. L'art. 4 dell'Avviso prevedeva espressamente quali requisiti dovessero essere mantenuti dopo la domanda e fino alla realizzazione e rendicontazione del progetto; tali requisiti non comprendevano la permanenza delle condizioni rilevanti ai fini del punteggio. Neppure gli obblighi dei beneficiari previsti dall'art. 22 imponevano il mantenimento della specifica tariffa di rischio. L'art. 24, relativo alla revoca, non consentiva una diversa conclusione, perché il venir meno del requisito doveva dipendere da fatti imputabili al richiedente e costituire un inadempimento colpevole; la cessazione della tariffa era invece espressione di una legittima scelta imprenditoriale e non risultava violazione di un obbligo previsto dall'Avviso. È stata quindi annullata l'inammissibilità del 6 giugno 2025, con salvezza della riedizione del potere amministrativo. Sono state respinte le domande risarcitorie: la condanna condizionata all'esaurimento delle risorse si fondava su un pregiudizio futuro e incerto e non era ammissibile fuori dai casi previsti dal codice del processo amministrativo; il danno da ritardo non era provato perché non risultava accertabile che, senza l'illegittimità, la società avrebbe conseguito il contributo, essendo necessaria la verifica della spettanza del bene della vita. È stata inoltre esclusa la rivalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova del maggior danno. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza parziale e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008

    Costituisce la base normativa dell'Avviso ISI relativo agli incentivi alle imprese per interventi di salute e sicurezza sul lavoro.

  • art. 5 d.lgs. 123/1998

    Richiamato per il criterio di assegnazione a sportello della procedura di finanziamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto comunicato dall'INAIL nel procedimento riavviato.

  • art. 12 l. 241/1990

    Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione alla disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Ha consentito la conversione del rito nel giudizio ordinario dopo l'adozione del provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Indicato come norma che contempla specifiche ipotesi di condanna condizionata; al di fuori di tali ipotesi non è ammissibile una condanna fondata su un pregiudizio futuro e incerto.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanziamento pubblico, i requisiti e i parametri rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere verificati in relazione alla situazione esistente alla data prevista dalla lex specialis, normalmente quella di presentazione della domanda, salvo che il bando disponga espressamente la loro permanenza successiva.
  • L'amministrazione non può introdurre, in sede di verifica della domanda, un requisito di permanenza indefinita di condizioni rilevanti ai fini del punteggio quando il bando indica espressamente soltanto altri requisiti da mantenere fino alla realizzazione e rendicontazione del progetto.
  • La disciplina della revoca del contributo per il venir meno di requisiti determinanti presuppone che il venir meno sia imputabile al beneficiario e integri un inadempimento rispetto a un obbligo previsto dalla lex specialis; non è sufficiente una legittima modifica dell'attività imprenditoriale non vietata dal bando.
  • L'annullamento di un diniego illegittimo relativo a un contributo pubblico non comporta automaticamente il risarcimento del danno: per gli interessi legittimi pretensivi occorre accertare, secondo il giudizio di spettanza, che il bene della vita sarebbe stato effettivamente conseguito.
  • Una domanda di condanna risarcitoria subordinata all'eventuale futuro esaurimento delle risorse è inammissibile quando si fonda su un pregiudizio futuro e incerto, fuori dalle ipotesi di condanna condizionata espressamente previste dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimoDanno da ritardo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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