Ordinanza n. 7420/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza formulata a mezzo pec in data 8 settembre 2025 per la restituzione di armi sottoposte a ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS, e del conseguente obbligo di provvedere sulla medesima istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di restituzione di armi sottoposte a ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza trasmessa via PEC l'8 settembre 2025, volta alla restituzione delle armi ritirate cautelativamente il 16 novembre 2024 dal Commissariato di pubblica sicurezza Tuscolano ai sensi dell'art. 39 TULPS. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere sull'istanza e la condanna alla conclusione del procedimento mediante restituzione delle armi. La Questura di Viterbo ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la decisione sulla restituzione spettasse alla Prefettura di Viterbo, la quale avrebbe già assunto una decisione il 3 ottobre 2025, mentre la materiale restituzione sarebbe di competenza del Commissariato Tuscolano, presso il quale le armi risultavano ancora depositate.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando di acquisire, tramite il Ministero dell'Interno, chiarimenti puntuali e documentati aggiornamenti dalla Prefettura di Viterbo e dal Commissariato Tuscolano, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, in relazione alla vicenda e alle deduzioni contenute nel ricorso. Ha assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore, e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026. La questione della legittimazione passiva della Questura di Viterbo e l'eventuale obbligo di provvedere restano quindi non decisi.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Costituisce la base normativa del ritiro cautelativo delle armi oggetto dell'istanza di restituzione; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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