Cassazione Civile, Ordinanza n. 22403/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per l’escussione di una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale, fino al massimale di euro 40.000. I garanti si sono opposti deducendo la liberazione ex art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse concesso nuovi finanziamenti alla società pur conoscendone o dovendone conoscere il peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali, senza informarli. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo: (i) non provato dai garanti un effettivo aggravamento della situazione patrimoniale del debitore principale; (ii) comunque irrilevante la dedotta violazione dell’art. 1956 c.c. perché, al momento dei finanziamenti, il debito della società era già superiore al massimale garantito, sicché i fideiussori avrebbero dovuto pagare la stessa somma anche senza i nuovi affidamenti. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 1956 c.c., sostenendo che gli estratti conto dimostravano il peggioramento della situazione della debitrice, e violazione dell’art. 1938 c.c., assumendo che l’art. 1956 c.c. si applichi comunque anche nelle fideiussioni con importo massimo garantito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove, senza individuare un effettivo errore di diritto; inoltre non era attaccata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla mancanza di conseguenze pratiche per i fideiussori, dato il superamento del massimale già al momento dell’insorgenza della garanzia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. perché non coglieva la reale portata della motivazione d’appello: la Corte territoriale non aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1956 c.c. per la sola presenza di un massimale, ma perché era stato accertato che, al momento della concessione dei finanziamenti, le condizioni del debitore non erano peggiori di quelle esistenti al momento della fideiussione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
La norma sulla liberazione del fideiussore per obbligazione futura richiede la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e dell’ulteriore concessione di credito; la sua applicazione va verificata in concreto e non può essere esclusa per il solo fatto della previsione di un massimale garantito.
art. 1938 c.c.
La previsione di un importo massimo garantito non impedisce, di per sé, l’esame della disciplina di cui all’art. 1956 c.c.; occorre guardare alla concreta ricorrenza dei presupposti della liberazione del fideiussore.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo che formalmente denunci violazione di legge ma sostanzialmente contesti l’accertamento di fatto o la valutazione delle prove è inammissibile.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il motivo deve censurare specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se non la coglie, è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Per superare una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende comunque inammissibile il motivo.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. presuppone la dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e della concessione di ulteriore credito in assenza di autorizzazione del garante; l’accertamento di tali presupposti è tipicamente fattuale.
- La presenza di un importo massimo garantito nella fideiussione non esclude, di per sé, l’applicabilità dell’art. 1956 c.c., ma la rilevanza concreta della doglianza va valutata alla luce dell’effettiva incidenza della condotta della banca sulla posizione del garante.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità.
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