Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1318/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza Tribunale di Livorno n. 113/2024 pubbl. il 07/02/2024 RG n. 480/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, con condanna del Ministero alla messa a disposizione della carta e al pagamento delle spese di giudizio. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione, ma non risultava dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e l'Ufficio scolastico provinciale non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata provata l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nella sentenza del giudice ordinario. Ha assegnato al Ministero il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa richiamata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza, in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, senza adempimento dell'obbligazione pecuniaria, non sussiste più l'ostacolo temporale all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In sede commissariale può essere utilizzato, se necessario, il pagamento in conto sospeso per assicurare l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una prestazione dovuta può essere fatto valere mediante ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'Amministrazione non abbia completato l'attività esecutiva.
  • La mancata dimostrazione in giudizio dell'avvenuta corresponsione della prestazione riconosciuta dal giudicato, a fronte della notificazione del titolo esecutivo, giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, l'Amministrazione non può opporre tale termine all'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un termine successivo in caso di inerzia dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.