Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l’appello dell’ente e quindi confermato l’annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014. La controversia riguardava il diritto del contribuente all’esenzione per abitazione principale. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011, degli artt. 143 e 144 c.c. e dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 159/2013, censurando l’interpretazione della CTR che aveva riconosciuto l’agevolazione nonostante il coniuge del contribuente avesse residenza anagrafica in un Comune diverso. Secondo il Comune, la norma richiede che l’abitazione principale sia quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, sicché non bastava la sola residenza del contribuente nel Comune dell’immobile. Il secondo motivo, poi assorbito, riguardava il difetto di prova sulla spettanza dell’agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro l’avviso di accertamento IMU. Le spese del giudizio di merito sono state compensate in ragione del progressivo consolidamento della giurisprudenza; le spese del giudizio di legittimità sono state invece poste a carico del contribuente, soccombente in Cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella ricostruzione dell’agevolazione IMU
art. 13 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
«l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa [...] Per abitazione principale si intende l'immobile [...] nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»
l’agevolazione spetta solo se, in relazione alla medesima unità immobiliare, il possessore e il nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente
artt. 143 e 144 c.c.
richiamati per definire il nucleo familiare e la coabitazione coniugale ai fini dell’abitazione principale
art. 3, comma 2, DPCM n. 159/2013
richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante per la composizione del nucleo familiare
art. 1, comma 10, l. n. 208/2015
richiamato come modifica normativa successiva che conferma la lettura restrittiva dell’agevolazione
art. 13, comma 3, lett. 3-bis), d.l. n. 201/2011
richiamato per evidenziare una disciplina speciale introdotta solo dal 2016 per specifici comodati, confermativa della necessità di presupposti testuali rigorosi
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali hanno natura di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Ai fini dell’IMU sull’abitazione principale, occorre che la stessa unità immobiliare sia sede sia della residenza anagrafica sia della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.
- La circostanza che i coniugi abbiano residenze anagrafiche in Comuni diversi esclude, di regola, il riconoscimento dell’agevolazione sull’abitazione principale, salvo che sia provata una effettiva e specifica necessità di trasferimento della residenza e della dimora in altro Comune.
- Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte del diritto e non vincolano il giudice né l’amministrazione quando contrastino con il dato normativo.
- Quando la questione è definita sulla base degli accertamenti già compiuti e non occorrono ulteriori verifiche di fatto, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito.
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