Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19796/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un professionista un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, fondato sulle risultanze di indagini bancarie sui conti correnti, con recupero di maggior reddito per versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. La CTP aveva annullato l'atto ritenendolo emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, escludendo l'applicabilità di tale termine agli accertamenti svolti in ufficio sulla documentazione bancaria e confermando solo parzialmente l'accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata ammissione dell'appello erariale per mancata censura della ratio decidendi di primo grado; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale dovessero applicarsi anche in presenza di processo verbale di chiusura e anche agli accertamenti a tavolino, oltre che in caso di accertamento misto IRPEF/IVA; 3) motivazione apparente sulla legittimità dell'autorizzazione del Direttore regionale alle indagini bancarie; 4) motivazione apparente e omessa pronuncia in ordine al rigetto delle censure di merito sulle singole movimentazioni bancarie. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha escluso che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applichi agli accertamenti fondati su controlli documentali e bancari svolti presso gli uffici dell'Amministrazione, ribadendo che la garanzia opera solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Ha inoltre affermato che, per i tributi non armonizzati, non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA, il contribuente non aveva allegato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere, mancando la prova di resistenza. Quanto all'autorizzazione alle indagini bancarie, la Corte ha ribadito che essa ha natura organizzativa e preparatoria, non necessita di motivazione e non è un provvedimento impositivo. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sul merito delle movimentazioni bancarie per difetto di specificità, richiamando il principio secondo cui la presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 è superabile solo con prova analitica delle singole operazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ai conseguenti oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Prevede, in tema di accertamento delle imposte, una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni bancarie non giustificate; l'accertamento fondato su tali controlli non è soggetto al termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 se svolto in ufficio sulla documentazione del contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina gli accertamenti IVA mediante indagini bancarie e opera, insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973, quale base della presunzione sulle movimentazioni bancarie non giustificate.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Le garanzie ivi previste si applicano esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino fondati su documentazione esaminata in ufficio.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento, ma non consente di superare carenze di specificità o di autosufficienza del ricorso.

  • artt. 112, 113, 342 e 329 c.p.c.

    Richiamati per censurare l'ammissibilità e la portata dell'appello erariale; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza perché l'appello aveva effettivamente investito la ratio della decisione di primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ove la censura non riproduce in modo sufficiente il contenuto dell'atto o della motivazione e ha ritenuto, nel caso dell'autorizzazione alle indagini bancarie, che non sussista un obbligo legale di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso l'apparenza motivazionale nelle censure formulate.

  • art. 3, comma 1, L. n. 241/1990

    Richiamato per distinguere gli atti che necessitano di motivazione; l'autorizzazione alle indagini bancarie non vi rientra perché ha funzione organizzativa interna.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La Corte lo richiama per affermare che l'obbligo di motivazione riguarda gli atti impositivi, non l'autorizzazione interna all'espletamento di indagini bancarie.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni bancarie di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219/2023

    Ha inserito l'art. 6-bis L. 212/2000, ma con efficacia decorrenza indicata dal testo a partire dal 18/01/2014; la Corte lo cita per segnalare l'intervento legislativo successivo sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 6-bis L. n. 212/2000

    Richiamato come espressione del nuovo assetto normativo sul contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, sopravvenuto rispetto ai fatti di causa.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti "a tavolino" fondati sull'esame in ufficio della documentazione bancaria o contabile.
  • In materia tributaria non armonizzata non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione legislativa; per i tributi armonizzati, la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto far valere e queste non appaiano pretestuose.
  • La cd. prova di resistenza richiede che il contribuente alleghi in modo concreto e specifico quali elementi difensivi avrebbe potuto introdurre tempestivamente; la mera eccezione formale del mancato contraddittorio non basta.
  • L'autorizzazione all'espletamento di indagini bancarie ha natura organizzativa e preparatoria, incide nei rapporti interni tra uffici e non è un atto impositivo: non è quindi soggetta a un obbligo legale di motivazione nei termini richiesti per i provvedimenti lesivi.
  • Le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie consentono all'Amministrazione di fondare l'accertamento su versamenti e prelevamenti non giustificati; il contribuente può superarle solo con prova analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando l'estraneità ai redditi imponibili.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare il contenuto rilevante degli atti e la sede processuale delle doglianze, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.