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Sentenza

Sentenza n. 1744/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202503620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, fondato sulla difformità della localizzazione rispetto al programma comunale degli impianti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base in una località del Comune di Capannori, indicando il sito nel proprio piano di sviluppo della rete. Il Comune aveva negato l’autorizzazione ritenendo il progetto non conforme al programma comunale degli impianti, che individuava nella medesima area una diversa area preferenziale. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 43 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001 e della legge regionale Toscana n. 49/2011, nonché l’eccesso di potere, poiché il Comune avrebbe utilizzato il programma comunale per introdurre un divieto generalizzato di installazione al di fuori dei siti indicati come preferibili, senza considerare la possibilità, prevista dalla disciplina regionale, di autorizzare siti non inseriti nel programma in presenza di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità connesse alla funzionalità della rete. Con il secondo motivo sono stati dedotti l’erroneità dei presupposti fattuali, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe considerato le osservazioni presentate dalla ricorrente, che illustravano l’inidoneità dell’area preferenziale indicata dal programma comunale rispetto agli obiettivi di copertura, alla geometria della rete e alla necessità di evitare ridondanze e sovrapposizioni del segnale. Il Comune ha eccepito anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta approvazione, o pendenza di approvazione, dell’aggiornamento del programma comunale, ma tale eccezione è stata contestata dalla ricorrente.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che l’aggiornamento del programma comunale era soltanto in corso e che non risultava adottato alcun atto di annullamento o revoca del diniego impugnato; permaneva quindi l’interesse alla decisione. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 impedisce ai Comuni di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base. Alla luce dell’art. 11, comma 2-bis, della legge regionale Toscana n. 49/2011, il programma comunale può individuare aree preferibili e aree non idonee, ma la mera mancata inclusione del sito proposto tra le aree preferibili non consente automaticamente di negare l’autorizzazione. Se il sito non ricade né in un’area dichiarata non idonea né in un’area preferibile, il Comune deve verificare in concreto il rispetto dei criteri localizzativi previsti dalla legge regionale. Il diniego, fondato esclusivamente sulla non conformità al programma comunale e sulla necessità di utilizzare l’area preferenziale n. 27, aveva invece trasformato il programma in un divieto generalizzato per tutte le aree non dichiarate preferibili. Il secondo motivo è stato anch’esso accolto, poiché il Comune non aveva esaminato le puntuali osservazioni della ricorrente sull’inidoneità dell’area preferenziale, relative agli obiettivi di copertura, alla posizione baricentrica rispetto agli abitati interessati, alla distanza da altra stazione radio base e ai rischi di ridondanza e sovrapposizione del segnale. È stata inoltre ritenuta non decisiva, e smentita dalla documentazione prodotta, l’affermazione comunale secondo cui l’area preferenziale ricadeva nell’area di ricerca individuata nel piano di sviluppo della rete: l’area preferenziale distava oltre 700 metri dal sito richiesto, mentre l’area di ricerca aveva un raggio di 500 metri. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    i comuni possono adottare un regolamento ... con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base

    La disposizione vieta ai Comuni di utilizzare regolamenti, programmi o altri atti per introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base.

  • artt. 43 e seguenti d.lgs. 259/2003

    La disciplina statale delle autorizzazioni per gli impianti di comunicazione elettronica costituisce il quadro normativo nel quale devono operare i programmi comunali e i titoli abilitativi.

  • art. 9 l.r. Toscana 49/2011

    definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di sviluppo delle reti

    Il programma comunale degli impianti è uno strumento di programmazione flessibile, da elaborare anche sulla base dei programmi di sviluppo delle reti presentati dagli operatori.

  • art. 10, commi 1 e 4, l.r. Toscana 49/2011

    il comune ... può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete

    La disciplina regionale consente, in presenza di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità connesse alla funzionalità della rete, di autorizzare impianti non inseriti nel programma comunale.

  • art. 11, commi 1 e 2-bis, l.r. Toscana 49/2011

    il comune può individuare aree: a) preferibili per l’installazione; b) non idonee, dove non è consentita l’installazione

    Il Comune può individuare aree preferibili e aree non idonee, ma la mancata qualificazione di un sito come preferibile non equivale alla sua inidoneità e non consente, da sola, il rigetto automatico dell’istanza.

Massime di principio

  • Il programma comunale degli impianti di telecomunicazione non può essere applicato come un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base in tutte le aree non espressamente individuate come preferibili, poiché l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 vieta limitazioni alla localizzazione riferite ad aree generalizzate del territorio.
  • Quando la disciplina regionale distingue tra aree preferibili e aree non idonee, la mancata inclusione del sito proposto dall’operatore tra le aree preferibili non determina automaticamente l’inidoneità del sito né legittima, da sola, il diniego dell’autorizzazione.
  • Se il sito proposto non ricade né in un’area dichiarata non idonea né in un’area preferibile, l’amministrazione deve svolgere una verifica concreta del rispetto dei criteri localizzativi previsti dalla legge, senza limitarsi a constatare la mancata previsione del sito nel programma comunale.
  • Le osservazioni dell’operatore nel procedimento autorizzatorio devono essere effettivamente esaminate quando prospettano specifiche esigenze di copertura, funzionalità della rete, urgenza e inidoneità delle localizzazioni alternative; il loro mancato esame determina difetto di istruttoria e di motivazione.
  • La sopravvenuta elaborazione o pendenza di aggiornamento del programma comunale degli impianti non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il diniego, se il diniego non è stato annullato o revocato e l’aggiornamento non è ancora divenuto efficace.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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