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Sentenza

Sentenza n. 2079/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202507002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura aperta per il servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento o recupero di sabbie derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché successiva sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo, in primo luogo, che il possesso di un automezzo attrezzato con gru di tipo ragno costituisse un requisito di partecipazione, da possedere alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e non un requisito di esecuzione conseguibile dopo l'aggiudicazione. Ha inoltre dedotto che il rinvio a giudizio del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della società aggiudicataria per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. integrasse una causa di esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023. Sono state infine censurate l'istruttoria e la motivazione della stazione appaltante, ritenute carenti quanto alla valutazione delle misure di self cleaning adottate dall'aggiudicataria e quanto alla mancata produzione del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante. In primo grado erano state proposte anche la domanda di aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno. In appello sono stati riproposti i quattro motivi già dedotti davanti al TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha qualificato il possesso dell'automezzo con gru di tipo ragno come requisito di esecuzione e non di partecipazione, valorizzando il testo del disciplinare, che consentiva al concorrente di possedere l'attrezzatura oppure di impegnarsi a procurarsela entro venti giorni dalla comunicazione dell'affidamento. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente anche con la scheda tecnica, che imponeva all'appaltatore la disponibilità delle attrezzature per l'effettuazione del servizio, nonché con i principi di favor partecipationis, proporzionalità, trasparenza e tutela dell'affidamento. Quanto al secondo motivo, il mero rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. non è stato ritenuto sufficiente a integrare una causa di esclusione, automatica o non automatica: la pendenza del procedimento non costituisce una condotta debitamente accertata e i fatti erano collocati al di fuori del periodo triennale di rilevanza. Inoltre, l'aggiudicataria aveva dimostrato l'adozione di misure di self cleaning e aveva acquisito l'iscrizione all'ANGA nella categoria 8, classe A, eliminando i limiti quantitativi precedentemente contestati e il rischio di reiterazione. Il terzo motivo è stato respinto perché, quando la stazione appaltante non ritiene una vicenda professionale pregressa determinante ai fini dell'affidabilità dell'operatore, non è tenuta a motivare analiticamente l'ammissione, potendo la motivazione risultare anche implicitamente dall'ammissione alla gara; l'obbligo di motivazione puntuale riguarda le esclusioni, non le ammissioni non contestate in gara. Anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché le dichiarazioni e la documentazione prodotte dall'aggiudicataria fornivano un quadro ritenuto esaustivo della posizione del legale rappresentante e del responsabile tecnico. Sono state quindi respinte anche le domande conseguenti di inefficacia del contratto e risarcimento del danno. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna delle due parti appellate, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

  • art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Invocato dall'appellante in relazione ai requisiti richiesti nella procedura; la decisione lo considera nel quadro della distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Individuato quale norma sui requisiti e sulle capacità oggetto di valutazione selettiva, distinti dagli ulteriori requisiti particolari di esecuzione.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    Consente alle stazioni appaltanti di prevedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione, e precisati nel bando.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dall'appellante quale possibile causa di esclusione per grave illecito professionale; il giudice ha escluso che il mero rinvio a giudizio integrasse, nel caso concreto, una causa di esclusione.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alle misure di self cleaning e agli obblighi di verifica della stazione appaltante; la decisione ha ritenuto adeguate le dichiarazioni e le misure rappresentate dall'aggiudicataria.

  • art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. 36/2023

    Invocato dall'appellante in relazione alla grave infrazione degli obblighi ambientali; il giudice ha ritenuto non sufficiente la mera pendenza del procedimento penale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per le censure di difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto che l'ammissione potesse essere motivata anche implicitamente o per facta concludentia, in assenza di una contestazione specifica in gara.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Applicati come criteri letterale e sistematico per interpretare la lex specialis, escludendo interpretazioni integrative di significati impliciti o inespressi.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Il rinvio a giudizio per il reato contestato non è stato ritenuto, da solo, condotta debitamente accertata né automaticamente indicativa di un grave illecito professionale.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla domanda risarcitoria, respinta quale conseguenza dell'infondatezza delle censure contro l'aggiudicazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di una prescrizione della lex specialis come requisito di partecipazione o come requisito di esecuzione deve essere ricavata anzitutto dal testo del bando e del disciplinare, interpretato secondo i criteri letterale e sistematico; in caso di ambiguità deve essere preferita, in applicazione del favor partecipationis, l'interpretazione più favorevole alla partecipazione.
  • Il requisito relativo alla disponibilità di attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio è, di regola, un requisito di esecuzione quando la lex specialis consente all'operatore di procurarsele entro un termine successivo alla comunicazione dell'affidamento, anziché imporne il possesso alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
  • L'imposizione di requisiti operativi già al momento della presentazione dell'offerta deve essere interpretata restrittivamente e sottoposta ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e favor partecipationis, poiché l'acquisizione preventiva di dotazioni eccessivamente onerose può restringere ingiustificatamente la concorrenza.
  • Il mero rinvio a giudizio o la pendenza di un procedimento penale non costituisce, di per sé, una condotta debitamente accertata né integra automaticamente una causa di esclusione per grave illecito professionale o grave infrazione degli obblighi ambientali; occorre una valutazione concreta della rilevanza dei fatti, del periodo di riferimento e dell'affidabilità dell'operatore, anche alla luce delle misure di self cleaning.
  • Quando la stazione appaltante ritiene non ostativa all'ammissione una vicenda professionale dichiarata dal concorrente, non è normalmente tenuta a esplicitare analiticamente le ragioni dell'ammissione, che possono risultare anche implicitamente dall'ammissione stessa; l'obbligo di motivazione puntuale grava principalmente sui provvedimenti di esclusione.
  • La documentazione e le dichiarazioni rese dal concorrente possono assolvere agli obblighi informativi e consentire alla stazione appaltante una valutazione complessiva dell'affidabilità, purché forniscano un quadro esaustivo delle vicende rilevanti e delle misure adottate.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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