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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1044/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, sostenendo che l'atto di appello era specifico: aveva censurato la motivazione sommaria del Tribunale (una sola pagina), contestato l'attribuzione della fornitura d'acqua all'imputato e rimarcato che l'utenza risultava intestata alla figlia e che l'allaccio abusivo poteva essere stato effettuato dalla proprietaria; aveva inoltre sollevato censure sull'utilizzabilità della dichiarazione del teste Sclifò, sull'elemento soggettivo del reato e sulla quantificazione della pena oltre il minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato i principi di diritto sulle esigenze di specificità dell'appello (richiamando precedenti di Sezioni Unite) e ha concluso che, considerata la scarnezza della motivazione del Tribunale, i motivi di appello erano sufficientemente specifici e non manifestamente infondati. Il Collegio ha poi rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato maturata al 17/03/2020 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    norma richiamata nella sentenza come sostituita dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiede specificità dei motivi di appello: l'atto deve individuare il punto devoluto al giudice di appello con riferimento alla motivazione impugnata e precisare i motivi di dissenso e l'oggetto della diversa deliberazione invocata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    citata con riferimenti Rv. 268822 e 268823

    principio che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione; però il sindacato di ammissibilità non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi

  • Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018 (Cricca)

    specificità dei motivi è soddisfatta se l'atto individua il punto devoluto al giudice d'appello, riferendosi alla motivazione della sentenza impugnata e precisando il dissenso e l'oggetto della diversa decisione richiesta

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)

    norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale

    consente modalità scritte o semplificate di conclusioni/requisitorie (contestualizzato alle misure emergenziali), e qui è utilizzata come base per la conclusione richiesta dal P.G. per annullamento per prescrizione

  • artt. 624, 625 c.p.

    richiamati nella sentenza di primo grado come norme di riferimento per il reato

    riferimento alle fattispecie di furto (e circostanze aggravanti indicate) contestato per la sottrazione di acqua dagli impianti pubblici

Massime di principio

  • L'inammissibilità per difetto di specificità richiede che l'appello enunci in modo esplicito e argomentato i punti critici rispetto alla motivazione impugnata; tuttavia il grado di dettaglio richiesto è proporzionale alla specificità della motivazione resa dal giudice di primo grado: più la motivazione è sintetica, meno esteso deve essere l'onere argomentativo dell'appellante per essere considerato specifico
  • Il giudice d'appello, nell'esame dell'ammissibilità, non deve entrare nella valutazione di manifesta infondatezza dei motivi: se i rilievi appaiono non manifestamente infondati e sono collegati alla motivazione del primo giudice, l'appello deve essere dichiarato ammissibile e il merito valutato
  • Se, nell'atto di appello, sono individuati punti di dissenso chiaramente riferiti alla motivazione impugnata (es. intestazione della fornitura, attribuzione dell'allaccio, utilizzabilità di specifiche prove testimoniali), si può ritenere soddisfatto il requisito di specificità
  • La Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio quando la prescrizione risulta manifesta e maturata prima della definizione del giudizio di legittimità
  • In contesti procedurali particolari (es. norme emergenziali che autorizzano forme scritte o semplificate di conclusioni) le parti e il Pubblico Ministero possono adottare modalità alternative di conclusione, che saranno comunque valutate ai fini sostanziali (ad es. richiesta di annullamento per prescrizione)

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