Cassazione Civile, Ordinanza n. 42047/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la condanna del Comune al pagamento dei compensi professionali relativi ad attività difensiva svolta in alcuni giudizi civili, deducendo che l'ente fosse il committente sostanziale degli incarichi conferiti tramite una società terza. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che, avendo contestato la titolarità passiva del rapporto obbligatorio e la complessità della lite, non dovesse applicarsi il rito previsto per le controversie di liquidazione degli onorari forensi; con il secondo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c., lamentando che il Tribunale avesse interpretato restrittivamente clausole di rinuncia ai compensi contenute in convenzioni, riferendole solo agli incarichi cui si riferivano e non a ogni ulteriore pretesa professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato restano soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente contesti l'an debeatur o l'esistenza del rapporto, salvo che introduca domande ulteriori che amplino il thema decidendum oltre i limiti di competenza del giudice adito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva rispettato il principio di specificità del ricorso per cassazione, non avendo trascritto integralmente i documenti richiamati né indicato dove fossero stati prodotti, e perché la censura si risolveva in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
È richiamato come rito sommario introduttivo della controversia, compatibile con la domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
La controversia per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato resta soggetta a tale rito anche se il convenuto contesta il rapporto o l'an debeatur, salvo domande ulteriori che modifichino il perimetro del giudizio.
art. 28 legge n. 794 del 1942
È la base normativa della controversia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.
artt. 34, 35 e 36 c.p.c.
Si applicano solo se la domanda proposta dal cliente esorbita dalla competenza del giudice adito, con possibile spostamento della competenza sulla domanda nuova.
artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c.
I motivi che lamentano violazione dei canoni ermeneutici sono ammissibili solo se il ricorrente indica specificamente le regole violate e spiega in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa lettura del contratto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie di liquidazione dei compensi dell'avvocato il rito speciale previsto dalla disciplina di settore si applica anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto professionale o la debenza del compenso, perché tali contestazioni non mutano di per sé il regime processuale della domanda principale.
- Solo la proposizione da parte del convenuto di domande ulteriori autonome, riconvenzionali o pregiudiziali, che amplino il thema decidendum e rientrino nella competenza del giudice adito, può imporre la trattazione secondo le regole sulla connessione e, se necessario, la separazione delle domande.
- In sede di legittimità la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale: occorre indicare specificamente le norme violate e spiegare il concreto scostamento del giudice di merito dai criteri legali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su documenti non adeguatamente localizzati e non trascritti nelle parti rilevanti, poiché il principio di specificità impone di indicare anche dove il documento sia rinvenibile nel processo.
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