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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31933/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi paralleli aventi ad oggetto la stessa unità immobiliare in comproprietà. L'Ufficio aveva rettificato, con avvisi di accertamento catastale emessi a seguito di procedura Docfa, la proposta di classamento formulata dai contribuenti (categoria A/7) attribuendo all'immobile la categoria A/1, con conseguente aumento della rendita. Le Commissioni tributarie avevano rigettato gli appelli, valorizzando le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare: ampia superficie, articolazione interna ed esterna, quattro servizi igienici, dieci vani principali, riscaldamento autonomo, loggia esclusiva, grande resede e ampio salone. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge per avere la CTR ritenuto sufficiente la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, senza pretendere l'indicazione dei criteri comparativi e assumendo erroneamente che tali caratteristiche rilevino per la categoria e non solo per la classe; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata individuazione dell'unità tipo di riferimento e dei criteri di comparazione con altre unità della zona censuaria, sostenendo che la motivazione dell'atto fosse insufficiente; 3) violazione delle norme sul classamento catastale, poiché l'abitazione di tipo signorile richiederebbe finiture pregiate, non riscontrabili nella specie, e il giudice di merito avrebbe sostituito una propria valutazione elastica a quella di legge.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, li ha rigettati entrambi e ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittima la rettifica catastale in categoria A/1. Ha affermato che il classamento si fonda sulle caratteristiche oggettive dell'immobile, considerate in base alla normale destinazione funzionale e ai caratteri tipologici, costruttivi, posizionali ed edilizi; che, in procedura Docfa, la motivazione è sufficiente se l'Ufficio indica i dati oggettivi accertati e la categoria attribuita; che le censure dei ricorrenti si risolvevano sostanzialmente nella riproposizione delle difese di merito, senza indicare fatti decisivi trascurati dal giudice. È stata inoltre applicata la condanna alle spese solo nei confronti della ricorrente che aveva svolto controricorso avverso la difesa dell'Agenzia, mentre è stato dato atto, per entrambi i ricorrenti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in tema di classamento catastale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha osservato che le doglianze, in realtà, non individuavano un fatto trascurato ma contestavano la valutazione di merito

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla disciplina del classamento

  • d.P.R. n. 138 del 1998, artt. 4 e 8

    la Corte ha ribadito che la categoria catastale si assegna in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici, costruttivi, posizionali ed edilizi

  • d.m. n. 701 del 1994

    richiamato per la procedura Docfa, che la Corte definisce connotata da forte partecipazione del contribuente

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 62

    richiamato dai ricorrenti nella censura sulla qualificazione dell'abitazione di tipo signorile

  • d.m. 7 dicembre 2016, allegato LG1

    ritenuto dalla Corte non pertinente alla fattispecie, perché relativo ad altro ambito applicativo

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    ha fondato la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel classamento catastale, la categoria dell'immobile va determinata in base alle sue caratteristiche oggettive e alla sua normale destinazione funzionale, considerando anche i profili tipologici, costruttivi, posizionali ed edilizi.
  • L'atto di classamento formato in procedura Docfa è sufficientemente motivato quando l'Ufficio indica i dati oggettivi accertati e la categoria attribuita, poiché tali elementi consentono al contribuente di comprendere la ragione della rettifica e di difendersi.
  • Se la proposta del contribuente viene modificata non già per mutamento dei dati fattuali, ma per diversa valutazione tecnica del valore e della qualificazione dell'immobile, non è necessaria una motivazione rafforzata dell'avviso di classamento.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella mera contestazione della valutazione di merito o nella riproposizione delle difese già svolte nei gradi precedenti; occorre indicare un preciso fatto storico, discusso e decisivo, effettivamente trascurato dal giudice.
  • Le disposizioni sul classamento catastale non operano come clausole generali da integrare discrezionalmente dal giudice, ma come norme tecniche il cui controllo in cassazione riguarda l'esistenza del corretto procedimento estimativo e, nei limiti consentiti, la logicità e la tenuta degli accertamenti di fatto posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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