Sentenza n. 1627/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0047281.25-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista dell'insegnamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato da un'università spagnola, ai fini dell'insegnamento specializzato sul sostegno in Italia. Il Ministero aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'attestato non desse accesso all'insegnamento in Spagna e non possedesse i requisiti per essere riconosciuto come titolo abilitante in Italia. Pur procedendo a un confronto tra il percorso estero e quello previsto dal d.m. 30 settembre 2011, l'Amministrazione aveva rilevato differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili, richiamando anche la diversa denominazione del sostegno, le modalità blended di svolgimento e i requisiti dei corsi italiani. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità: difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata considerazione effettiva e specifica delle conoscenze, competenze ed esperienze maturate, nonché omessa valutazione della possibilità di imporre misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che, in assenza dei presupposti per l'applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono comunque prendere in considerazione, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti dell'interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L'Amministrazione aveva correttamente effettuato un esame comparativo, ma lo aveva concluso sulla base di rilievi generali e formalistici, senza adeguatamente valutare le competenze documentate, tra cui un tirocinio curriculare di 300 ore e la sovrapposizione di numerose materie con quelle del percorso italiano. Il diniego non aveva inoltre considerato l'adozione di misure compensative, quali attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio aggiuntive, pur potendo tali misure colmare anche differenze sostanziali e pur non costituendo l'assenza di un titolo abilitativo una barriera preconcetta. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione ai percorsi di specializzazione disciplinati dal d.l. n. 71/2024, dal d.i. n. 77/2025 e dalla normativa attuativa, senza che l'Amministrazione avesse chiarito perché le differenze formative non potessero essere colmate mediante misure proporzionate. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza mediante un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessive e di valutare l'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Fondamento nazionale dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
art. 1 direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ... riconosce ... le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri ... e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione
Il riconoscimento presuppone, nell'ambito della direttiva, che la qualifica acquisita nello Stato d'origine consenta in tale Stato l'esercizio della professione.
art. 4 direttiva 2005/36/CE
al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante
Definisce l'effetto del riconoscimento della qualifica professionale nello Stato ospitante.
art. 1 d.lgs. 206/2007
Richiamato come disciplina nazionale corrispondente all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.
art. 3 d.lgs. 206/2007
Richiamato come disciplina nazionale corrispondente all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE.
artt. 45 e 49 TFUE
Anche quando la fattispecie non rientra nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, impongono di considerare complessivamente titoli ed esperienze pertinenti e di confrontarli con le qualifiche richieste nello Stato ospitante, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego.
d.m. 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno e i relativi insegnamenti, tirocinio e crediti formativi; costituisce il parametro del confronto comparativo.
art. 7, comma 1, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede percorsi di specializzazione per chi ha svolto un percorso formativo sul sostegno all'estero e ha presentato istanza di riconoscimento in determinate condizioni.
artt. 3 e 4 d.i. n. 77 del 24 aprile 2025
Stabiliscono requisiti di ammissibilità e crediti formativi dei percorsi destinati a chi ha conseguito formazione sul sostegno all'estero; il TAR li valorizza per evidenziare che il titolo estero può essere integrato mediante un percorso compensativo.
Massime di principio
- Quando un titolo estero non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE o non risulta abilitante nello Stato d'origine, l'autorità dello Stato ospitante non può arrestarsi a tale rilievo, ma deve valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti dell'interessato mediante un confronto concreto con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Il confronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettivo, individualizzato e fondato sulle competenze realmente documentate; non è sufficiente motivare il diniego mediante riferimenti generali alla diversa denominazione del corso, alle modalità di svolgimento o alla mera difformità formale dei percorsi.
- La mancanza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non costituisce, di per sé, una barriera preconcetta al riconoscimento o alla valorizzazione della formazione estera, quando l'autorità possa accertare le competenze professionali comunque acquisite.
- Quando il confronto evidenzia una corrispondenza parziale o differenze sostanziali, l'Amministrazione deve valutare la possibilità di prescrivere misure compensative proporzionate, quali attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio aggiuntive, invece di negare automaticamente il riconoscimento.
- Il diniego di riconoscimento è illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria quando l'Amministrazione non spiega perché le differenze formative non possano essere colmate mediante misure compensative, soprattutto se il medesimo percorso estero è stato ritenuto idoneo per l'ammissione a percorsi nazionali integrativi finalizzati al conseguimento della specializzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →