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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18707/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso per l'annualità 2013 su un immobile sito nel territorio comunale. La diocesi ha impugnato l'atto sostenendo, in cassazione, tre profili: primo, che un avviso privo di sottoscrizione sarebbe inidoneo a interrompere il termine quinquennale di prescrizione del credito IMU e che la corte di merito avrebbe errato nel superare la questione con motivazioni solo processuali; secondo, che l'eccezione di nullità per difetto di firma non era nuova, ma costituiva solo una specificazione dell'originaria eccezione di prescrizione, sicché avrebbe dovuto essere esaminata nel merito; terzo, che vi era nullità del procedimento per omessa verbalizzazione della replica alla contestazione di inammissibilità, con pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento integri un vizio autonomo di invalidità, distinto da prescrizione e decadenza, perché fondato su un accertamento diverso dal mero decorso del tempo. Da ciò deriva che tale doglianza doveva essere proposta come motivo specifico nel ricorso introduttivo nel termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti impositivi; non poteva invece essere introdotta successivamente con memoria, in mancanza dei presupposti per i motivi aggiunti. È stato quindi confermato il giudizio di inammissibilità già espresso dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che l'omessa o sintetica verbalizzazione delle difese integri nullità processuale, richiamando il principio per cui la nullità richiede una specifica previsione di legge o la mancanza dei requisiti essenziali dell'atto, e ha rilevato comunque l'assenza di concreto interesse, poiché una verbalizzazione più analitica non avrebbe mutato l'esito della lite. Condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    violazione di legge dedotta in ricorso

    È il parametro di impugnazione richiamato per denunciare la pretesa erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    È il parametro invocato per censurare l'asserita omessa verbalizzazione, ma la Corte esclude che la carenza di verbalizzazione integri di per sé nullità processuale.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito di sottoscrizione degli atti impositivi, ma la Corte non entra nel merito di una sua autonoma violazione, risolvendo la questione sul piano dell'autonomia del motivo e della decadenza.

  • artt. 2934 c.c. e 2935 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente sulla prescrizione; la Corte ribadisce che prescrizione e nullità per difetto di sottoscrizione sono questioni ontologicamente diverse.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il termine quinquennale di prescrizione del credito IMU.

  • artt. 1324 c.c. e 1334 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in collegamento alla validità ed efficacia dell'avviso di accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice debba decidere sulle prove offerte dalle parti; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; non viene ritenuto violato.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al contenuto del ricorso tributario; la Corte afferma che il vizio di sottoscrizione doveva essere dedotto come autonomo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia o ultra/extra petita; la Corte non ravvisa la violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non incide sull'esito della decisione.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla Corte per affermare che i motivi aggiunti sono ammissibili solo nei presupposti di legge, non per introdurre tardivamente un nuovo vizio dell'atto.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Indicato come disciplina vigente dei motivi aggiunti nel processo tributario, richiamata dalla Corte nel delineare il divieto di introdurre tardivamente il vizio di sottoscrizione.

  • art. 156 c.p.c., primo comma

    La Corte lo applica per affermare che la nullità non può essere pronunciata per inosservanza di forme se non espressamente prevista o se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione costituisce un motivo autonomo di impugnazione, distinto dalle eccezioni di prescrizione e decadenza, perché richiede accertamenti diversi dal mero decorso del tempo.
  • Un vizio dell'avviso di accertamento non dedotto nel ricorso introduttivo non può essere successivamente introdotto con memoria come semplice specificazione di una diversa eccezione, salvo ricorrano i presupposti per i motivi aggiunti previsti dal processo tributario.
  • Nel processo tributario opera la regola della conversione dei motivi di nullità dell'atto in motivi di gravame: la relativa invalidità non è rilevabile d'ufficio e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
  • L'omessa o sintetica verbalizzazione delle deduzioni difensive non determina automaticamente nullità del procedimento, se la legge non la commina espressamente e se l'atto processuale ha comunque raggiunto il suo scopo.
  • La censura processuale è inammissibile o infondata quando la maggiore precisione della verbalizzazione non avrebbe comunque potuto mutare la decisione, difettando un concreto interesse della parte che la deduce.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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