Sentenza n. 346/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - dell'atto del Comune di Scandale del 7.1.2026 prot. n. 19; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale che ha dichiarato irricevibile la comunicazione di ripresa dei lavori per inesistenza di un titolo autorizzatorio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’atto comunale del 7 gennaio 2026, deducendo, con un unico motivo, che sull’istanza presentata il 27 gennaio 2025 per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni si era formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. n. 259/2003. L’amministrazione aveva ritenuto inesistente un titolo autorizzatorio, sostenendo che la precedente sentenza del TAR avesse statuito il diniego dell’autorizzazione e che l’istanza fosse comunque incompleta o dubbia. La ricorrente ha invece evidenziato che la precedente sentenza n. 1662/2025 aveva annullato l’arresto procedimentale illegittimo e imposto al Comune la riedizione del potere sulla medesima istanza, senza necessità di presentarne una nuova. Il termine per provvedere avrebbe dunque iniziato a decorrere dalla comunicazione della sentenza, avvenuta il 14 ottobre 2025, ed era inutilmente decorso senza l’adozione di un provvedimento conclusivo o di atti istruttori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato. Ha escluso che la precedente sentenza avesse pronunciato un diniego dell’autorizzazione: essa aveva invece annullato le note comunali nella parte in cui determinavano un arresto procedimentale illegittimo, lasciando fermo l’obbligo del Comune di riesaminare l’istanza originaria. Non era quindi necessaria una nuova domanda. In assenza di un termine espressamente fissato dalla precedente sentenza, il termine legale per provvedere ha iniziato a decorrere dalla sua comunicazione al Comune, il 14 ottobre 2025, in ragione dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado e dell’equivalenza tra comunicazione al difensore costituito e comunicazione alla parte. Decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. n. 259/2003 senza un provvedimento conclusivo, l’istanza si è perfezionata per silenzio-assenso. L’assenza di attività istruttoria non poteva giustificare il mancato perfezionamento del silenzio, essendo imputabile al Comune, tenuto ad attivarsi nel termine legale. Il silenzio-assenso, quale valutazione legale tipica, può formarsi anche su un’istanza eventualmente non conforme alla disciplina sostanziale; tale eventuale illegittimità può essere fatta valere mediante annullamento o autotutela, ma non esclude la formazione del titolo. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 44, comma 6-bis, d.lgs. n. 259/2003
Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36
L’istanza per l’installazione di una stazione radio base si intende accolta decorso il termine legale senza diniego o parere negativo dell’organismo competente.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Il termine di conclusione del procedimento opera anche in procedimenti complessi che richiedano il coinvolgimento di ARPA o di altre amministrazioni; il suo decorso può determinare il perfezionamento del silenzio-assenso anche in assenza di attività istruttoria da parte dell’ente locale.
art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36
La disposizione non attribuisce al Comune il potere di vietare in modo generalizzato la localizzazione di stazioni radio base sull’intero territorio comunale, ma consente soltanto limitazioni riferite ad aree specifiche; tale questione era stata definita dalla precedente sentenza richiamata.
art. 98 c.p.a.
Concorre a fondare il carattere immediatamente esecutivo delle sentenze di primo grado.
art. 112, comma 1, c.p.a.
Concorre a fondare l’immediata esecutività della sentenza e l’obbligo di conformazione dell’amministrazione.
art. 89, comma 3, c.p.a.
La comunicazione della sentenza al difensore della parte costituita produce gli effetti della comunicazione alla parte.
art. 136, comma 1, c.p.a.
La comunicazione della sentenza al difensore della parte costituita equivale alla comunicazione alla parte a tutti gli effetti.
art. 170 c.p.c.
Richiamato mediante rinvio esterno per affermare l’equivalenza tra comunicazione al difensore costituito e comunicazione alla parte.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un arresto procedimentale e impone all’amministrazione la riedizione del potere sulla domanda originaria, il privato non è tenuto a presentare una nuova istanza: l’amministrazione deve riesaminare quella già presentata.
- Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di stazioni radio base, il termine legale per il silenzio-assenso può decorrere dalla comunicazione della sentenza di primo grado che impone la riedizione del potere, ove la sentenza non abbia fissato un diverso termine e non sia necessaria una nuova istanza.
- Il termine previsto dall’art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. n. 259/2003 è idoneo a determinare il perfezionamento del silenzio-assenso anche quando l’amministrazione non abbia svolto attività istruttoria o non abbia acquisito i pareri di altre amministrazioni, purché non ricorrano le eccezioni previste dalla legge.
- Il silenzio-assenso costituisce una valutazione legale tipica: ove ricorrano i presupposti temporali e procedimentali, il titolo può perfezionarsi anche se la domanda non è conforme alla disciplina sostanziale; l’eventuale illegittimità del titolo non impedisce la sua formazione, ma può rilevare ai fini dell’annullamento o dell’autotutela.
- L’amministrazione non può invocare l’incompletezza o la complessità dell’istanza per giustificare il mancato perfezionamento del silenzio-assenso quando, entro il termine legale, non abbia adottato atti istruttori o conclusivi diretti a superare i dubbi sull’accoglibilità della domanda.
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