Sentenza del 09/08/2017 n. 19829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA applicata ai cosiddetti "premi impegnativa", fatturati da Aegis Media S.p.A. alle società concessionarie di spazi pubblicitari. L'Agenzia delle Entrate riteneva che tali somme fossero erogazioni gratuite o sovvenzioni, prive di una prestazione specifica resa in cambio, e quindi escluse dal campo di applicazione dell'IVA. La G. O. s.r.l., invece, le aveva contabilizzate come corrispettivi per prestazioni di servizi, detraendo l'IVA indicata in fattura. L'Agenzia ha contestato la qualificazione del rapporto come contratto oneroso e sinallagmatico, sostenendo che mancasse una prestazione autonoma, individuabile e direttamente collegata al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, poiché volto a ottenere una diversa valutazione dei fatti e non a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della sentenza regionale nella parte in cui aveva riconosciuto l'imponibilità IVA dei premi senza individuare una prestazione autonoma e specifica resa dal Centro Media alla concessionaria. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non vi è quindi una decisione definitiva sull'effettiva debenza dell'IVA, ma la precedente decisione favorevole alla società è stata rimessa in discussione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3
Sono escluse dal campo IVA le operazioni che non costituiscono cessioni di beni o prestazioni di servizi, tra cui, secondo la prospettazione dell'Ufficio, le erogazioni gratuite di denaro.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1
L'IVA sulle prestazioni di servizi presuppone l'esistenza di una prestazione resa nell'ambito di un rapporto oneroso e corrispettivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
Il pagamento determina, ai fini della fatturazione e dell'esigibilità, il momento rilevante dell'operazione, ma presuppone comunque che esista previamente una prestazione imponibile.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere il diritto alla detrazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'esistenza di un'operazione effettivamente imponibile e del relativo nesso con l'attività.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha esaminato la contestazione relativa al valore probatorio delle dichiarazioni raccolte durante la verifica.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
La qualificazione del rapporto deve essere ricavata dalla comune intenzione delle parti e dal contenuto effettivo degli accordi, non dalla sola denominazione attribuita alle somme.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Nel giudizio di cassazione è denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Sesta direttiva IVA, art. 11, parte A
Una sovvenzione è imponibile solo quando sia direttamente connessa al prezzo di una specifica cessione o prestazione, essendo versata in funzione della fornitura di un bene o dell'esecuzione di un servizio determinato.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-277/05
un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto
La rilevanza IVA richiede un servizio individuabile, reso nell'ambito di un rapporto giuridico con prestazioni sinallagmatiche, e un collegamento diretto tra tale servizio e la somma ricevuta.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-184/00
il solo fatto che una sovvenzione possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall'organismo sovvenzionato non è sufficiente a rendere tale sovvenzione imponibile
L'influenza economica della somma sul prezzo o sui costi non basta: occorre che la sovvenzione sia specificamente versata per una determinata fornitura o prestazione.
Massime di principio
- Una somma è soggetta a IVA non per il nome attribuito dalle parti, ma solo se costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
- Per riconoscere l'IVA occorre individuare una prestazione concreta, autonoma e individualizzabile, resa dal beneficiario in favore del soggetto che paga.
- Il collegamento tra pagamento e prestazione deve essere diretto e immediato: non è sufficiente che la somma incentivi genericamente l'attività, aumenti il fatturato o produca un vantaggio economico indiretto.
- In assenza di un obbligo contrattuale specifico di fare, non fare o permettere, il pagamento tende a qualificarsi come liberalità, contributo o messa a disposizione di denaro, non come corrispettivo imponibile.
- Chi detrae l'IVA deve poter dimostrare l'effettività dell'operazione, il contenuto della prestazione, il rapporto sinallagmatico e il nesso tra prestazione e fattura; la sola fattura non è sufficiente.
- Gli accordi commerciali, anche se verbali o documentati da lettere, devono consentire di ricostruire con precisione quale servizio sia stato richiesto e quale compenso sia dovuto in relazione a esso.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre dimostrare una violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo realmente trascurato.
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