Cassazione Penale, Ordinanza n. 29956/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 novembre 2025. Dal testo emerge che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità già affrontato in appello, ma la censura è stata ritenuta generica e meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. Non sono indicati nel testo i fatti materiali della condotta né il titolo di reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era generico e sostanzialmente reiterativo di questioni già valutate e respinte in appello. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in applicazione del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per affermare che, ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, occorre verificare se il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie tale evenienza è esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un motivo meramente generico, privo di autonoma critica argomentativa rispetto alla decisione di merito, non consente il sindacato di legittimità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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