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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05181/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva subito in primo grado il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare un corrispettivo per lavori di impiantistica. La sentenza di primo grado era stata notificata via PEC e la controparte aveva eccepito in appello la tardività dell’impugnazione, sostenendo che il termine breve fosse già decorso. Nel giudizio di appello, dopo la dichiarazione di fallimento della società appellata e la riassunzione nei confronti della curatela, la Corte d’appello ha deciso con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l’appello come tardivo. Con il ricorso per cassazione la società appellante ha dedotto: 1) nullità del procedimento per avere la Corte d’appello deciso con il modello deliberativo ex art. 281-sexies c.p.c. senza consentire il previo scambio di memorie scritte, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) violazione delle norme sulla notificazione telematica e sulla prova della notifica, sostenendo l’inidoneità della stampa cartacea delle ricevute PEC e della copia della sentenza a dimostrare la validità della notifica e la decorrenza del termine breve; 3) analoga violazione per la pretesa inidoneità della documentazione prodotta, priva di attestazioni di conformità, a provare la notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel regime applicabile la decisione in appello con rito ex art. 281-sexies c.p.c. non impone lo scambio preventivo di memorie conclusionali, mentre il rinvio per discussione orale è garantito quando richiesto, e in ogni caso la dedotta nullità era stata sanata per mancata tempestiva eccezione. Ha inoltre rigettato i motivi secondo e terzo, precisando che la prova della notifica telematica della sentenza poteva essere fornita mediante copie analogiche delle ricevute PEC e della sentenza, anche senza deposito dei file originali in formato eml/msg; tali copie, se non disconosciute tempestivamente e in modo specifico, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale. La Corte ha poi qualificato i vizi denunciati come mere irregolarità non idonee a escludere il raggiungimento dello scopo della notificazione, rilevando che la relata era contenuta nel corpo della PEC e che la notifica risultava comunque andata a buon fine. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    non determina, nello schema decisorio ex art. 281-sexies c.p.c., un diritto necessario allo scambio di memorie conclusionali se non previsto dal rito applicabile

  • art. 281-sexies c.p.c.

    consente la discussione orale e la decisione immediata; in appello, nel regime applicabile, il giudice può fissare udienza successiva per la discussione se una parte lo richiede

  • art. 352 c.p.c.

    nel regime ratione temporis applicabile consentiva l’adozione del modello ex art. 281-sexies c.p.c. anche in appello

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro del contraddittorio, ma la Corte esclude la sua violazione nel modello ex art. 281-sexies c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa lesione del giusto processo nello schema decisorio adottato

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; la prova della notifica telematica è sufficiente se risultano le ricevute PEC

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di comunicazioni e notificazioni nel processo

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione della sentenza

  • art. 3-bis L. 53/1994

    richiamato come base della notificazione in proprio a mezzo PEC da parte dell’avvocato

  • art. 9 comma 1-bis L. 53/1994

    consente, quando non possibile il deposito telematico, di estrarre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute e attestarne la conformità

  • art. 9 comma 1-ter L. 53/1994

    prevede, in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile farlo telematicamente, l’uso della copia analogica con attestazione di conformità

  • art. 23 comma 1 d.lgs. 82/2005

    le copie analogiche di documento informatico hanno efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da soggetto a ciò autorizzato

  • art. 23 comma 2 d.lgs. 82/2005

    la copia analogica del documento informatico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità non è espressamente disconosciuta

  • art. 2 comma 6 d.lgs. 82/2005

    utilizzato come norma di chiusura per applicare il regime di efficacia probatoria delle copie analogiche dei documenti informatici

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in via analogica per affermare che la copia non autenticata conserva efficacia probatoria salvo disconoscimento specifico e tempestivo

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità è sanata se la parte interessata non la eccepisce tempestivamente e il processo prosegue

  • art. 175 c.p.c.

    attribuisce al giudice poteri di direzione del procedimento, rilevanti anche in appello

  • art. 359 c.p.c.

    rende applicabili in appello, per quanto compatibili, i poteri di direzione del procedimento

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando il rito consente la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., non esiste un diritto automatico delle parti al previo deposito di memorie conclusionali: tale scambio può essere disposto dal giudice nell’ambito dei poteri di direzione del processo, ma non è imposto come schema necessario.
  • Il diritto di una parte a chiedere la discussione orale in udienza successiva sorge quando il giudice ha disposto la discussione orale; non può invece tradursi in un diritto al deposito obbligatorio di scritti difensivi se il rito applicabile non lo prevede.
  • La notifica telematica della sentenza può essere provata anche mediante copia analogica delle ricevute PEC e del messaggio notificatorio, senza necessità di depositare i file originali eml o msg, purché la documentazione sia idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
  • La copia analogica di un documento informatico mantiene efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità non è tempestivamente e specificamente disconosciuta dalla controparte; il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato e formulato nella prima difesa utile.
  • I vizi formali della notificazione telematica che non incidono sul raggiungimento dello scopo, e che non menomano il diritto di difesa del destinatario, integrano mere irregolarità e non impediscono la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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