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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32984/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata autenticazione, da parte del difensore, della dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato e depositata unitamente all'atto di appello via PEC. Il ricorrente sostiene che, avendo già conferito mandato fiduciario al difensore e avendo sottoscritto personalmente l'elezione, non gravava sull'avvocato l'obbligo di autenticare separatamente la firma, e che la normativa post-riforma Cartabia non richiede tale onere nelle circostanze del caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che, quando l'appello è depositato telematicamente dal difensore fiduciario e l'atto è sottoscritto digitalmente dal difensore, la dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato e depositata unitamente all'impugnazione può ritenersi autenticata implicitamente dalla sottoscrizione digitale del difensore, posto che l'elezione di domicilio diventa parte integrante dell'atto di impugnazione; in tal modo la mancanza di una formula espressa di autentica non determina automaticamente l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    prevede l'inammissibilita' dell'atto di appello privo della dichiarazione o elezione di domicilio depositata unitamente all'atto

    richiede il deposito della dichiarazione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, quando l'atto e' depositato telematicamente dal difensore fiduciario e sottoscritto digitalmente, l'autenticazione della firma dell'imputato puo' ritenersi soddisfatta implicitamente

  • art. 162 cod. proc. pen.

    regola le forme dell'elezione di domicilio e prevede la sottoscrizione dell'interessato o la dichiarazione raccolta a verbale

    conferma che l'elezione e' atto personale dell'imputato e in linea generale richiede sottoscrizione/autenticazione, ma la Cassazione ha ammesso che la forma richiesta possa trovare soddisfazione tramite l'integrazione con l'atto di impugnazione sottoscritto digitalmente dal difensore

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    disciplina il deposito telematico degli atti e la sottoscrizione digitale degli stessi

    stabilisce modalita' per la firma digitale e per la trasmissione degli allegati; la Corte ha interpretato che la sottoscrizione digitale del difensore sul documento informatico di impugnazione attesta la provenienza e puo' valere quale autenticazione implicita delle firme inserite negli allegati

  • d.m. 29 dicembre 2023, n. 21, art. 3 comma 8

    consente il deposito telematico per i casi in cui il deposito puo' aver luogo anche con modalita' non telematiche

    conferma la possibilita' di deposito via PEC anche per impugnazioni in contesti non esclusivamente telematici; la Corte ha dato rilievo alla validita' della modalita' telematica utilizzata

  • art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato per analogia)

    disciplina la restituzione nel termine

    la Cassazione ha fatto riferimento a pronunce antecedenti secondo le quali la firma digitale del difensore su una istanza contenente la sottoscrizione della parte puo' valere quale autenticazione implicita, applicando principio analogo al caso di specie

  • Cass. Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024 (Tongiani) e Cass. Sez. 5, n. 13813 del 26/03/2015 (Recce)

    giurisprudenza di legittimita' che ha ammesso autenticazione implicita in casi simili

    giurisprudenza consolidata ha ritenuto che la sottoscrizione digitale del difensore sul deposito telematico possa implicitamente attestare l'autenticita' della firma della parte sugli allegati, soprattutto se sussiste mandato fiduciario

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e' atto personale dell'imputato che richiede la sua sottoscrizione, ma quando l'elezione e' depositata insieme all'impugnazione presentata e sottoscritta digitalmente dal difensore fiduciario, la sottoscrizione digitale del difensore puo' operare quale autenticazione implicita della firma dell'imputato
  • La deposizione telematica via PEC e la verifica di provenienza da parte della cancelleria aumentano la certezza sulla paternita' dell'atto e tendono a far prevalere la sostanza sulla forma rispetto a difetti formali non essenziali
  • Per evitare contestazioni, la pratica raccomandata resta quella di far autenticare espressamente la firma dell'imputato sull'elezione di domicilio o di inserire l'elezione direttamente nel documento di impugnazione sottoscritto digitalmente dal difensore
  • Se il difensore ha ricevuto mandato fiduciario e firma digitalmente l'atto di impugnazione che include o allega l'elezione di domicilio, le corti possono ritenere la forma richiesta dall'art. 162 soddisfatta anche senza una formula espressa di autentica
  • In caso di dubbio sulla regolarita' formale e per minimizzare il rischio di inammissibilita', e' opportuno predisporre sia la sottoscrizione/autenticazione tradizionale sia la corretta sottoscrizione digitale e la chiara indicazione del mandato fiduciario

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