Sentenza n. 1170/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del Console (per il Console) presso l'Ambasciata d'Italia ad ANKARA, in data 6.10.2025, n. 2307 comunicato all'odierna ricorrente in data 9.10.2025, con il quale veniva rigettata la domanda di Visto d'Ingresso per motivi di studio recante il n. 2025/0014398 presentata in data 18.9.2025 e pervenuta a protocollo il 22.9.2025 per la durata di 365, nonché di b) ogni altro atto/provvedimento presupposto, preparatorio, conseguenziale e/o comunque connesso, anche incognito, ivi incluso, per quanto occorra, anche del (eventuale) verbale relativo all'intervista consolare tenuta dall'odierna ricorrente in data 2.10.2025, non meglio conosciuto, mai rilasciato in copia all'odierna ricorrente e quindi, allo stato, ignoto nei suoi contenuti e nei suoi (eventuali) estremi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, motivato dall'autorità consolare con la ritenuta conoscenza solo basilare e approssimativa della lingua italiana, incompatibile con il livello B2 richiesto per la frequenza del corso, nonché con il conseguente possibile scostamento tra lo scopo dichiarato e quello effettivo dell'ingresso in Italia. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo di avere dimostrato il possesso dei requisiti necessari, di avere superato l'esame di ammissione presso il conservatorio e di avere prodotto documentazione attestante la conoscenza linguistica richiesta. L'amministrazione ha eccepito l'infondatezza del ricorso. È stata inoltre contestata l'irregolarità della procura alle liti, mentre la ricorrente ha rappresentato l'iniziale comunicazione di accoglimento del visto sul portale Universitaly e la successiva rettifica con conferma del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irregolarità della procura, rilevando che la ricorrente l'aveva sottoscritta in Italia durante il periodo di permanenza consentito dal precedente visto. Ha precisato che l'oggetto del giudizio era il diniego del 6 ottobre 2025, tempestivamente impugnato, mentre la successiva comunicazione del 17 dicembre 2025 aveva natura meramente confermativa e non era autonomamente impugnabile. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che le sedi diplomatiche dispongono di un potere discrezionale di valutazione dell'effettiva conoscenza linguistica e del rischio di abuso del visto, ma che tale potere deve essere esercitato secondo ragionevolezza e logicità, sulla base di circostanze fattuali concrete e concordanti, adeguatamente esplicitate nella motivazione. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato unicamente sulle difficoltà comunicative emerse nell'intervista consolare, senza considerare il superamento dell'esame di ammissione, la valutazione linguistica effettuata dal conservatorio, la coerenza del corso prescelto con gli studi pregressi in Canto lirico e la disponibilità economica della ricorrente. Tali elementi deponevano per la genuinità della finalità di studio e rendevano non ragionevole la prognosi di abuso del visto. Le ulteriori difese dell'amministrazione, fondate sul difetto di comunicazione tra amministrazione universitaria e amministrazione degli affari esteri e sull'errata compilazione della scheda di pre-ammissione, non sono state ritenute idonee a giustificare il diniego. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell'atto impugnato e condanna del MAECI alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Circolare interministeriale concernente le procedure di immatricolazione degli studenti internazionali per l’anno 2025/2026
Il giudice la richiama per affermare che, in linea di principio, la verifica del grado di competenza linguistica degli aspiranti studenti spetta al Ministero dell’istruzione e alle istituzioni universitarie, senza escludere il potere consolare di valutare l’effettiva conoscenza linguistica ai fini del rischio di abuso del visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sede diplomatica, nel valutare una domanda di visto per motivi di studio, può verificare anche l'effettiva conoscenza della lingua necessaria per lo svolgimento dell'attività programmata in Italia e desumere da tale verifica un eventuale rischio di abuso del titolo, pur spettando in linea di principio alle istituzioni formative la valutazione della competenza linguistica ai fini dell'ammissione.
- La valutazione consolare sul rischio di abuso del visto deve rispettare i canoni di ragionevolezza e logicità, essere fondata su circostanze fattuali concrete e concordanti e risultare adeguatamente esplicitata nella motivazione; non può basarsi su mere ipotesi circa le intenzioni interiori dell'istante.
- Le difficoltà comunicative emerse durante un colloquio consolare, considerate isolatamente, non sono sufficienti a fondare il diniego di un visto di studio quando l'interessato abbia superato l'esame di ammissione, sia stato valutato idoneo dall'istituzione formativa e sussistano ulteriori elementi coerenti con la genuinità della finalità di studio.
- Il difetto di comunicazione tra amministrazione universitaria e amministrazione degli affari esteri, così come l'errata compilazione della scheda di pre-ammissione da parte dell'istituzione formativa, non può essere posto a carico dello studente quando risultino accertati l'ammissione al corso e il superamento della relativa verifica linguistica.
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