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Ordinanza

Ordinanza n. 11784/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all’Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell’11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. N. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese – a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l’accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l’accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all’estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-CFU durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 – aa 25/26”; - dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d’esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell’8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l’atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell’area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202602255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di accesso documentale e atti relativi agli esiti degli esami del semestre filtro e alla mancata ammissione al corso di Odontoiatria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali, universitari e informatici relativi alla disciplina del semestre filtro per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, contestando gli esiti delle prove sostenute nei due appelli nazionali e la conseguente mancata ammissione alla graduatoria e al secondo semestre del corso prescelto. Ha inoltre proposto istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 nei confronti del Ministero, dell’Università degli Studi di Firenze e del CINECA, lamentando il silenzio-inadempimento. In particolare, dopo gli incombenti istruttori disposti dal TAR, ha dichiarato di avere ancora interesse a ottenere i verbali di correzione delle domande a completamento, i verbali relativi alla consegna dei plichi e quelli concernenti la custodia dei plichi presso l’Ateneo prima della somministrazione delle prove. Ha invece rinunciato all’interesse per i verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche dei candidati.

La decisione

Il TAR ha esaminato definitivamente l’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e l’ha dichiarata in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche, rispetto ai quali la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse. Ha invece accolto la richiesta relativa ai verbali di correzione delle domande a completamento e ai verbali riguardanti la consegna e la custodia dei plichi. Il Collegio ha rilevato che la difesa erariale non aveva potuto né confermare né smentire l’esistenza di ulteriori verbali relativi alla correzione delle domande a completamento; ha quindi ordinato alle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza oppure, nello stesso termine, di rendere una formale dichiarazione sulla loro inesistenza. È stato inoltre imposto il deposito in giudizio della documentazione ostesa. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il CINECA sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    La ricorrente ha fondato la richiesta di accesso documentale agli atti della procedura di selezione e agli esiti delle prove.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per contestare in giudizio il silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di accesso; l’istanza è stata in parte accolta e in parte dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato nella domanda originaria per chiedere la condanna in forma specifica all’ammissione al corso, ma l’ordinanza decide la distinta fase relativa all’accesso documentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse all’ostensione di determinati documenti comporta l’improcedibilità parziale della relativa domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l’amministrazione non chiarisce adeguatamente l’esistenza o la disponibilità di verbali rilevanti per la verifica della regolarità di una procedura selettiva, il giudice può ordinare l’ostensione dei documenti richiesti oppure imporre all’amministrazione una formale dichiarazione della loro inesistenza entro un termine prefissato.
  • L’ordine giudiziale di accesso può comprendere sia la presa visione sia l’estrazione di copia dei documenti e può essere accompagnato dall’obbligo dell’amministrazione di depositare in giudizio la documentazione ostesa.
  • La domanda di accesso relativa ad atti inerenti alla correzione delle prove e alla custodia dei plichi è meritevole di esame quando tali documenti possono consentire al candidato di verificare le modalità di svolgimento e di valutazione della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti specialiAccesso programmato ai corsi universitari
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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