Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite origina da un giudizio di responsabilità professionale: il cliente aveva ottenuto nei gradi di merito la condanna dell'avvocata al risarcimento dei danni per inadempimenti nell'esecuzione del mandato professionale conferitole. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che gli inadempimenti erano stati correttamente individuati e che l'appellante non aveva proposto censure specifiche, neppure sulla quantificazione del danno. L'avvocata proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non ne riporta analiticamente il contenuto; la Corte di cassazione rileva comunque che le doglianze erano formulate in modo generico, astratto e apodittico, senza specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente aveva proposto il ricorso difendendosi in proprio senza risultare iscritta nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, circostanza che rendeva il ricorso inammissibile. La Corte aggiunge che il ricorso era anche tardivo, poiché notificato oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello, e comunque carente di specificità nei motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in via preliminare la mancanza, in capo alla ricorrente che si difendeva in proprio, dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, requisito necessario per la valida proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c. Ha poi osservato, come ragioni autonome e concorrenti di inammissibilità, la tardività della notificazione del ricorso e la genericità delle censure, prive di concreta e specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Per il ricorso per cassazione è necessario che l'atto sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale e munito di valida procura speciale conferita nei termini previsti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità insanabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella parte in cui la Corte ribadisce il dovere del ricorrente di indicare con precisione gli errori della sentenza impugnata; non emerge un'applicazione autonoma sulla ripartizione dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la valida proposizione del ricorso richiede il rispetto dei requisiti di ritualità dell'impugnazione, compresa la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e il conferimento di una valida procura speciale.
- La mancanza dei requisiti soggettivi e formali necessari alla proposizione del ricorso per cassazione determina inammissibilità insanabile, non sanabile da attività successive alla notificazione dell'impugnazione.
- I motivi di ricorso per cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, devono contenere censure specifiche e puntuali contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche, apodittiche o astratte non sono idonee a devolvere la questione al giudice di legittimità.
- La tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata integra autonoma ragione di inammissibilità dell'impugnazione.
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