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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17162/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di investimento conclusi nel 2004 con la società resistente. In primo grado due investitori avevano chiesto la risoluzione dei contratti, la restituzione di euro 100.000 e il risarcimento dei danni; alcuni altri soggetti erano intervenuti nel giudizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, dichiarando la risoluzione dei contratti e condannando la società alla restituzione delle somme, ma aveva dichiarato inammissibile l’intervento di altri partecipanti. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non provata la violazione degli obblighi informativi e ha regolato le spese anche a carico degli intervenuti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) illegittimità e motivazione apparente della condanna alle spese anche per gli intervenuti, sostenendo che non fossero mai diventati parti del giudizio; 2) inammissibilità in appello di domande/eccezioni nuove della controparte e motivazione apparente; 3) violazione della disciplina TUF e Consob sugli obblighi informativi e sull’adeguatezza dell’investimento, contestando che la sottoscrizione del modulo di ordine bastasse a provare l’adempimento informativo; 4) omessa pronuncia sulla nullità degli ordini per conflitto di interessi; 5) omessa pronuncia sulla nullità dei contratti per difetto di valido contratto quadro e ultrapetizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché l’interventore autonomo/adesivo assume la qualità di parte e può essere condannato alle spese; ha dichiarato inammissibili il secondo, quarto e quinto motivo per difetto di specificità/autosufficienza e perché introducevano questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio della sottoscrizione dell’ordine di acquisto recante l’avviso di inadeguatezza e sulla necessità, per superare la presunzione, di allegare specifiche omissioni informative. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la statuizione della Corte d’appello sia sulla regolazione delle spese nei confronti degli intervenuti, sia sul rigetto della domanda di risoluzione e restituzione, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00 oltre accessori, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza giustifica la condanna alle spese anche in relazione all’interveniente che abbia assunto la qualità di parte nel giudizio

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non accolto come base per escludere la qualità di parte degli intervenuti

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili domande nuove; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve essere autosufficiente e specifico, con indicazione e localizzazione degli atti rilevanti; in difetto i motivi sono inammissibili

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali sono stati in parte riqualificati come censure inammissibili o come richieste di riesame del merito

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 21 D.Lgs. n. 58/1998

    comma 1, lettere a), b), c)

    richiama i doveri dell’intermediario di diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente

  • art. 23 D.Lgs. n. 58/1998

    richiamato in relazione alla disciplina dei contratti di investimento e ai doveri dell’intermediario

  • art. 24 D.Lgs. n. 58/1998

    richiamato per gli obblighi informativi dell’intermediario

  • art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato con riguardo agli obblighi informativi e al conflitto di interessi

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    comma 1, lettera b), comma 2

    richiamato in tema di adeguatezza dell’operazione e di formazione del contratto/ordine

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato in tema di valutazione di adeguatezza degli investimenti proposti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta non contestazione deve essere specificamente allegata e circostanziata

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle operazioni in caso di violazione di norme imperative

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L’interventore autonomo o adesivo che coltivi una propria pretesa nel processo assume la qualità di parte e può essere gravato delle spese di lite in caso di soccombenza, anche se il suo intervento sia stato dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti: chi deduce domande nuove, eccezioni nuove, omessa pronuncia o non contestazione deve indicare con precisione dove e come tali questioni siano state poste nei gradi di merito e riprodurre il contenuto essenziale degli atti rilevanti.
  • La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario non può essere affermata in modo astratto; la sottoscrizione dell’ordine di acquisto contenente l’avviso di inadeguatezza può far presumere l’adempimento dell’obbligo informativo, salva l’allegazione specifica, da parte dell’investitore, delle informazioni concretamente omesse.
  • Per superare la presunzione di corretta informazione non basta una contestazione generica della rischiosità dell’investimento o della formula di stile apposta sul modulo, ma occorre individuare quali specifiche informazioni dovute non siano state effettivamente fornite.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o dei fatti, soprattutto quando la censura presupponga accertamenti in fatto non compiuti nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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