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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33092/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Ragusa aveva rigettato l'istanza proposta dall'indagato contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero e avente a oggetto un tirapugni in ferro. Il Tribunale aveva ritenuto adeguata la motivazione del sequestro, fondata sulla natura di corpo del reato del bene e sulla necessità di conservarlo per eventuali accertamenti dattiloscopici o per l'esibizione dibattimentale, rilevando inoltre che il bene era soggetto a confisca obbligatoria e non poteva quindi essere restituito. La difesa ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo l'illogicità della motivazione del pubblico ministero: secondo il ricorrente, non sarebbe stato necessario mantenere la disponibilità del bene per accertarne la titolarità né esibirlo in giudizio, essendo già stato fotografato. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha richiamato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche quando riguardi il corpo del reato, deve indicare, sia pure concisamente, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Nel caso concreto, la motivazione del pubblico ministero è stata ritenuta sintetica ma adeguata, poiché riferita alla natura di corpo del reato del tirapugni e alla necessità di ulteriori accertamenti dattiloscopici o della sua eventuale esibizione in giudizio. La Corte ha escluso l'illogicità della motivazione, osservando che l'indagato non può sostituirsi all'accusa nella valutazione delle esigenze probatorie, salvo il limite della manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nel caso concreto. Ha inoltre rilevato che il tirapugni, in quanto bene di cui è vietato il porto, è soggetto a confisca obbligatoria e non può essere restituito indipendentemente dall'esito del processo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il ricorso è stato proposto per dedurre l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 240, comma 2, c.p.

    Il Tribunale ha richiamato la confisca obbligatoria del bene quale ragione ostativa alla restituzione.

  • art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152

    La Corte ha affermato che la confisca è obbligatoria per i reati concernenti le armi.

  • art. 699, comma 2, c.p.

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il porto ingiustificato di un tirapugni metallico integra la contravvenzione prevista da questa disposizione, trattandosi di arma propria bianca.

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    La disposizione è stata richiamata per distinguere la fattispecie applicabile al porto ingiustificato di un tirapugni metallico, ritenuta invece riconducibile all'art. 699, comma 2, c.p.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida, anche quando abbiano a oggetto cose costituenti corpo del reato, devono contenere una motivazione, anche concisa, che indichi specificamente la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.
  • La motivazione del sequestro probatorio è adeguata quando individua la natura di corpo del reato del bene e indica esigenze probatorie concrete e astrattamente prevedibili, quali ulteriori accertamenti tecnici o l'eventuale esibizione dibattimentale.
  • L'indagato non può sostituirsi all'autorità procedente nella valutazione delle esigenze di conservazione della prova; può contestarle soltanto entro il limite della loro manifesta irragionevolezza.
  • L'impossibilità di prevedere gli sviluppi processuali può giustificare il mantenimento del corpo del reato, così da consentire l'espletamento di ogni ulteriore accertamento probatorio che si renda necessario.
  • Un bene il cui porto è vietato e che sia soggetto a confisca obbligatoria non può essere restituito, indipendentemente dall'esito del procedimento.
  • Il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, privo di diversa funzione rispetto all'incremento della potenzialità lesiva dell'azione violenta, integra la contravvenzione di porto di arma prevista dall'art. 699, comma 2, c.p., quale porto di arma propria bianca.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiSequestroImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiConfisca

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