Cassazione Civile, Ordinanza n. 24515/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società estera aveva presentato istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia per acquisti di beni mobili effettuati da un fornitore italiano, sostenendo che i beni fossero stati destinati alla Svizzera e che, quindi, l'imposta non dovesse restare definitivamente a suo carico. L'ufficio aveva accolto solo parzialmente l'istanza, ritenendo che l'operazione principale fosse una cessione all'esportazione non imponibile e richiamando anche la giurisprudenza unionale sul diniego di rimborso dell'IVA indebitamente fatturata. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in appello, con affermazione della natura di cessione interna soggetta a IVA e del conseguente diritto al rimborso ai sensi della disciplina per soggetti non residenti, sulla base della mancanza di stabile organizzazione in Italia e della reciprocità. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 13 l. 413/1991, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la non imponibilità per il solo fatto che la merce non fosse uscita dall'Unione, senza verificare la volontà originaria delle parti e la destinazione all'esportazione; 2) violazione dell'art. 38-ter d.P.R. 633/1972, in relazione al requisito della reciprocità, deducendo che la CTR aveva omesso di esaminare tale condizione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38-bis d.P.R. 633/1972, per mancata prova dei presupposti del rimborso e insufficiente dimostrazione della destinazione dei beni e dei documenti di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento della CTR perché non bastano, per escludere la non imponibilità o per affermare il diritto al rimborso, il solo luogo materiale dell'acquisto o la qualità soggettiva del fornitore: occorre verificare, secondo gli ordinari criteri interpretativi del contratto e la prova gravante sul contribuente, se l'operazione fosse ab origine e nella comune volontà delle parti destinata all'esportazione, nonché se risultassero i presupposti documentali e sostanziali del rimborso.
Norme richiamate
art. 38-ter d.P.R. 633/1972
La norma sul rimborso dell'IVA ai soggetti non residenti presuppone la verifica rigorosa dei suoi requisiti, che non possono essere affermati senza esame della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti.
art. 38-bis d.P.R. 633/1972
È richiamato come norma connessa alla prova dei presupposti del rimborso IVA, il cui onere incombe sul richiedente.
art. 8, comma 1, d.P.R. 633/1972
La non imponibilità per esportazione richiede che il bene sia destinato all'uscita dal territorio unionale e che l'operazione sia, fin dall'origine, voluta come cessione in vista dell'esportazione secondo la comune volontà delle parti.
art. 13 l. 413/1991
È richiamato insieme all'art. 8 d.P.R. 633/1972 quale parametro della disciplina applicabile alla non imponibilità delle operazioni verso l'estero.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare i presupposti del rimborso e della destinazione all'esportazione grava sul contribuente che lo richiede.
artt. 1362 ss. c.c.
La destinazione economico-giuridica dei beni deve essere ricostruita secondo i criteri ermeneutici del contratto, valorizzando la volontà comune delle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato quale parametro del sindacato di legittimità per denunciare la violazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In tema di IVA, la qualificazione di un'operazione come cessione all'esportazione o come cessione interna non dipende solo dal luogo materiale in cui avviene la consegna, ma dalla destinazione originaria del bene e dalla comune volontà delle parti, da accertarsi secondo i criteri di interpretazione contrattuale.
- L'espressione 'a cura' del cedente non va intesa in senso formalistico: ciò che rileva è che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto verso l'estero, così da evitare abusi o manovre fraudolente.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'IVA deve provare sia i presupposti sostanziali sia quelli documentali del diritto invocato; il giudice non può riconoscere il rimborso senza una compiuta verifica del relativo onere probatorio.
- Nel contesto dei rimborsi IVA per soggetti non residenti, la verifica della stabile organizzazione e delle ulteriori condizioni legali, inclusa la reciprocità quando richiesta, non può essere elusa da una motivazione che si arresti a un solo profilo della disciplina applicabile.
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