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Ordinanza

Ordinanza n. 857/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento del Responsabile Unico del Progetto - Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale della Giunta Regionale della Campania prot. n. 0127868/2026 del 16 febbraio 2026, avente a oggetto “Procedura di gara 4202/AP/2025 Procedura Aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’intervento "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale" - Programmazione II fase suddivisa in quattro lotti. CUP B31G25000320006”, con riferimento ai Lotti 1 (CIG: B8CDCB7FEA) e 4 (CIG: B8CDCBA268) e, comunque, in subordine relativamente al solo Lotto 1; b) della nota della Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Appalti - Centrale di Committenza Regionale - Settore 302.01.00 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare prot. n. 0139977/2026 del 19 febbraio 2026, avente a oggetto “Proc. 4202/AP/2025 - Procedura Aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’intervento "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale" - Programmazione II fase suddivisa in quattro lotti. CUP B31G25000320006. Operatori ammessi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica”; c) di ogni atto preordinato, connesso e conseguenziale a quelli sopra individuati, compreso il verbale del Seggio di gara n. 5 del 19 gennaio 2026, nella parte in cui si sono trasmessi gli atti al RUP per le determinazioni conseguenti all’esito del soccorso istruttorio, e nello specifico: - per quanto di ragione e d’interesse, del chiarimento reso dalla Stazione Appaltante in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nella parte in cui si è esclusa a priori l’idoneità dell’attestazione SOA OG13 a comprovare i requisiti di capacità tecnica; - del Bando e del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso fatto proprio dal provvedimento impugnato; - di tutti gli atti di gara successivi, se e in quanto lesivi; nonché per la declaratoria d’inefficacia ex articolo 121 del codice del processo amministrativo del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell’obbligo di immettere la ricorrente nello svolgimento dei lavori oggetto di affidamento, dichiarandosi la stessa disponibile sin da ora al subentro; quanto ai motivi aggiunti depositati il 16 marzo 2026: d) del Disciplinare e di ogni atto di gara, laddove interpretato nel senso che i “servizi analoghi” di cui all’articolo 7.4 del Disciplinare medesimo siano esclusivamente quelli svolti a seguito di gare in cui fosse richiesto il requisito di cui all’articolo 7.1 lettera C (Albo Regionale degli operatori forestali), ovvero richieste le abilitazioni di cui all’articolo 7.2 (svolgimento mediante operatori in possesso dell’attestato di “operatore forestale”), ovvero nell’ambito di gare svolte esclusivamente secondo la normativa sull’espletamento dei servizi, ovvero esclusivamente avente il codice CPV 7720000-2 “Servizi Forestali”; e) di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenziali a quest’ultimo; quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 marzo 2026: f) dei verbali di valutazione delle offerte tecniche ammesse, del verbale di apertura dell’offerta economica, della proposta di aggiudicazione avvenuta, a quanto consta, in data 18 marzo 2026, in relazione a Lotti n. 1 e n. 4 alla Società Cooperativa Agricoltura, Turismo e Servizi Montemaggiore; g) di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenziali;

Giustizia amministrativa202601572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di ammissione e successivi atti di valutazione e aggiudicazione relativi ai Lotti 1 e 4 di una procedura aperta telematica per la riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste regionali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il RUP, all’esito del soccorso istruttorio, ha assunto determinazioni incidenti sulla loro partecipazione alla procedura, la nota recante l’elenco degli operatori ammessi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, il verbale del seggio di gara e gli ulteriori atti della procedura, con riferimento ai Lotti 1 e 4 e, in subordine, al solo Lotto 1. Hanno inoltre contestato il chiarimento della stazione appaltante relativo all’inidoneità dell’attestazione SOA OG13 a comprovare i requisiti di capacità tecnica, nonché l’interpretazione dell’articolo 7.4 del disciplinare in materia di servizi analoghi, sostenendo che tali servizi non potessero essere limitati a quelli eseguiti nell’ambito di gare caratterizzate dal possesso dell’iscrizione all’Albo regionale degli operatori forestali, delle abilitazioni di operatore forestale, dall’applicazione esclusiva della normativa sui servizi o dal codice CPV 7720000-2. Con ulteriori motivi aggiunti sono stati impugnati i verbali di valutazione delle offerte tecniche, il verbale di apertura dell’offerta economica e la proposta di aggiudicazione dei Lotti 1 e 4 in favore di un’altra società cooperativa, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Il testo dell’ordinanza non espone una valutazione definitiva dei singoli vizi dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare senza definire nel merito le censure. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero dell’approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari prospettate dalle ricorrenti meritassero favorevole apprezzamento, così da consentire la decisione di merito a procedura non ulteriormente compromessa. Nel bilanciamento degli interessi, ha quindi inibito alla Regione Campania di procedere oltre con gli atti di affidamento dell’appalto, fino alla pubblicazione dei provvedimenti da adottare all’udienza pubblica di merito. L’udienza è stata fissata al 4 giugno 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica oggetto di controversia; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione specifica.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale disciplina della tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta in ragione della necessità di preservare l’integrità della decisione di merito e del bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato nella domanda delle ricorrenti per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • Quando le censure proposte contro gli atti di una gara richiedono un approfondimento incompatibile con una valutazione sommaria, il giudice cautelare può rinviare l’esame alla sede di merito, purché valuti favorevolmente l’esigenza di evitare che la prosecuzione della procedura renda ineffettiva la tutela giurisdizionale.
  • In presenza di esigenze cautelari meritevoli di tutela, il bilanciamento degli interessi può condurre all’inibizione temporanea della stazione appaltante dal procedere con gli atti di affidamento, fino alla decisione di merito o alla pubblicazione dei relativi provvedimenti.
  • La tutela cautelare può essere concessa anche senza anticipare la soluzione definitiva delle singole censure, quando la misura è necessaria a mantenere integra la situazione procedurale sino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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