Sentenza del 18/06/2018 n. 5990 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Avvisodi accertamento I.C.I. - esenzione dall'imposta - condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio contestava gli avvisi di accertamento sostenendo che gli immobili posseduti fossero esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, come integrato dall'art. 3, comma 18, della L. n. 289/2002, in quanto destinati allo svolgimento di compiti istituzionali e di pubblici servizi. La questione riguardava anche le infrastrutture dell'area industriale, quali strade, impianti di illuminazione, parcheggi e aiuole, dovendosi stabilire se fossero utilizzate dagli assegnatari dei singoli lotti oppure fossero rimaste nella disponibilità esclusiva del Consorzio.
La decisione
La pretesa di esenzione non è stata riconosciuta in via generale. L'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali deve essere interpretata restrittivamente e richiede una verifica concreta della destinazione di ciascun immobile. Il concetto di compiti istituzionali non coincide con quello di pubblici servizi e i Consorzi ASI, svolgendo anche attività economica, non possono beneficiare automaticamente dell'esenzione. Gli immobili collegati all'attività industriale o commerciale sono quindi soggetti all'I.C.I. come quelli di qualsiasi altro operatore. Per le infrastrutture, l'assoggettamento dipende dalla loro effettiva titolarità e utilizzazione: occorre verificare se siano rimaste di proprietà esclusiva del Consorzio oppure siano state trasferite o asservite agli assegnatari dei lotti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 504/1992
Esenzione dall'I.C.I. per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici territoriali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La norma è speciale e di stretta interpretazione. L'esenzione opera solo quando l'immobile sia concretamente destinato ed esclusivamente utilizzato per compiti istituzionali; non è sufficiente che l'attività persegua finalità genericamente pubbliche o consista nell'erogazione di pubblici servizi.
Art. 3, comma 18, L. n. 289/2002
Estensione dell'ambito soggettivo dell'esenzione ai consorzi tra enti territoriali e agli altri consorzi, nei limiti previsti dalla legge.
L'estensione ai Consorzi non comporta un'esenzione automatica per tutti gli immobili consortili: resta necessario dimostrare la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali.
Massime di principio
- L'esenzione tributaria per gli immobili degli enti pubblici o dei consorzi non deriva automaticamente dalla natura pubblica del soggetto, ma richiede la prova della destinazione esclusiva dell'immobile a compiti istituzionali.
- La nozione di compiti istituzionali deve essere distinta da quella di pubblici servizi: un'attività economicamente organizzata o commerciale può rendere imponibili gli immobili utilizzati per svolgerla.
- Le esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste dalla legge.
- La verifica deve essere effettuata immobile per immobile, considerando l'uso concreto, la titolarità e la destinazione funzionale, non soltanto lo statuto o le finalità generali dell'ente.
- Per strade, parcheggi, illuminazione e altre infrastrutture occorre accertare chi ne sia proprietario e chi le utilizzi: la posizione fiscale può cambiare se l'opera è rimasta nella disponibilità esclusiva del consorzio oppure è stata attribuita o asservita ai singoli assegnatari.
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