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Ordinanza

Ordinanza del 25/01/2016 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono - Rateazione importo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento esclude la concessione della tutela cautelare perché le censure proposte in Cassazione risultano difformi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e non è stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il periculum in mora è escluso anche dalla rateizzabilità del debito e dalla mancata dimostrazione dell’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno in caso di accoglimento del ricorso.

Misure cautelari: insussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora; rilevanza della rateazione del debito

Misure cautelari e presupposti per la concessione

Il documento riguarda la verifica dei presupposti necessari per l’adozione di una misura cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora. Entrambi i requisiti sono ritenuti insussistenti.

Insussistenza del fumus boni iuris

Il fumus boni iuris viene escluso poiché le censure formulate dal contribuente nel ricorso per Cassazione risultano difformi dall’orientamento espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Tale difformità impedisce di ravvisare, allo stato, una ragionevole probabilità di fondatezza delle pretese dedotte nel giudizio di legittimità.

Insussistenza del periculum in mora

Il periculum in mora non è dimostrato. In particolare, manca la prova che il pagamento delle somme iscritte a ruolo in forza della sentenza di secondo grado determini un pregiudizio concreto a diritti primari della persona oppure impedisca la prosecuzione dell’attività d’impresa del contribuente.

Il rischio cautelare è ulteriormente escluso dalla possibilità di rateizzare il debito, circostanza che attenua l’impatto immediato dell’obbligazione tributaria e non evidenzia, di per sé, un danno grave e irreparabile.

Mancata prova dell’irreparabilità del danno

Il documento considera rilevante anche il fatto che il contribuente non abbia fornito una motivazione specifica sulla concreta possibilità di non ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito qualora il ricorso per Cassazione fosse accolto. La mancata dimostrazione di tale rischio esclude un ulteriore elemento idoneo a fondare il periculum in mora.

Esito della valutazione cautelare

In assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, non risultano integrati i presupposti per la concessione della misura cautelare. La rateizzabilità dell’importo dovuto e l’assenza di prova circa un pregiudizio irreparabile rafforzano tale conclusione.

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