Ordinanza del 18/01/2016 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che il periculum in mora sussiste quando a una società già in crisi di liquidità viene richiesto il pagamento di una somma considerevole, idonea a provocarne il fallimento, configurando così un danno grave e irreparabile.
Misure cautelari: sussistenza del periculum in mora per il rischio di fallimento derivante dal pagamento di un importo rilevante
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento riguarda la valutazione del periculum in mora, quale presupposto per l’adozione di una misura cautelare. La questione esaminata concerne il rischio che l’esecuzione immediata di un pagamento determini conseguenze pregiudizievoli non adeguatamente reversibili per la società obbligata.
Presupposti di fatto
Il pericolo è ritenuto sussistente quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:
- la società si trova già in una situazione di crisi di liquidità;
- le viene richiesto il pagamento di un importo notevole;
- l’esborso richiesto è potenzialmente idoneo a comprometterne definitivamente l’equilibrio finanziario;
- il pagamento può causare il fallimento della società.
Danno grave e irreparabile
La richiesta di pagamento, valutata in relazione alle condizioni economiche della società, può determinare un danno grave ed irreparabile. L’irreparabilità deriva dal fatto che l’esborso potrebbe provocare il dissesto o il fallimento, con conseguenze non facilmente eliminabili attraverso un successivo rimborso o risarcimento.
Principio affermato
La situazione di crisi di liquidità assume rilievo nella valutazione cautelare perché rende particolarmente incisiva la richiesta di pagamento. Pertanto, qualora l’importo sia tale da poter condurre al fallimento della società, il requisito del periculum in mora deve ritenersi integrato.
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