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Ordinanza

Ordinanza del 26/01/2016 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente che richiede una misura cautelare deve dimostrare, con documentazione riferita al periodo d’imposta oggetto di recupero, che l’esecuzione della sentenza determinerebbe un danno grave e irreparabile. Deve inoltre provare che l’agente della riscossione ha negato la dilazione dell’importo dovuto; in mancanza, il periculum in mora non sussiste.

Misura cautelare tributaria: insussistenza del periculum in mora in presenza di rateazione del pagamento

Misura cautelare e rateazione del pagamento

Il documento riguarda i presupposti per ottenere una misura cautelare in ambito tributario, con particolare riferimento alla prova del periculum in mora e alla possibilità di rateizzare il pagamento dell’importo richiesto.

Onere della prova del contribuente

Il contribuente che intende ottenere la concessione della misura cautelare deve dimostrare che l’esecuzione della sentenza gli provocherebbe un danno grave e irreparabile. La prova deve essere concreta e deve risultare da documentazione attinente al periodo d’imposta oggetto dell’attività di recupero.

La documentazione prodotta deve quindi essere idonea a evidenziare la situazione del contribuente con specifico riferimento all’annualità fiscale interessata, così da consentire la verifica dell’effettiva gravità e irreparabilità del pregiudizio prospettato.

Mancato accoglimento della richiesta di dilazione

Oltre alla prova del danno grave e irreparabile, il contribuente deve dimostrare che l’agente della riscossione ha negato la dilazione del pagamento dell’importo dovuto. La possibilità di rateizzare il debito rileva infatti nella valutazione dell’urgenza cautelare: se il pagamento può essere dilazionato, l’esecuzione della pretesa non determina automaticamente un pregiudizio irreparabile.

Insussistenza del periculum in mora

Il periculum in mora non sussiste quando il contribuente non dimostra entrambi i presupposti indicati: da un lato, il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza; dall’altro, il diniego della rateazione da parte dell’agente della riscossione.

La mera allegazione di difficoltà economiche o dell’obbligo di pagamento non è quindi sufficiente. Occorre una prova documentale riferita al periodo d’imposta oggetto di recupero e la dimostrazione che non sia stata concessa la dilazione dell’importo dovuto.

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