Ordinanza del 26/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Istanza di sospensione - Accoglimento autotutela integrale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione della riscossione o degli effetti dell’atto impugnato può essere accolta quando l’Amministrazione finanziaria dichiara che procederà al suo annullamento integrale in autotutela. Tale circostanza giustifica l’adozione della misura cautelare, poiché viene meno il presupposto dell’atto contestato.
Accoglimento dell’istanza di sospensione in presenza dell’annullamento integrale dell’atto in autotutela
Misure cautelari e annullamento in autotutela
Il documento riguarda l’accoglimento di un’istanza di sospensione proposta nell’ambito di un contenzioso tributario. La sospensione è ritenuta giustificata quando l’Amministrazione finanziaria dichiara che procederà all’annullamento integrale, in autotutela, dell’atto originariamente impugnato.
Presupposto dell’accoglimento
La dichiarazione dell’Amministrazione finanziaria costituisce un elemento idoneo a fondare l’accoglimento della misura cautelare. L’annullamento integrale dell’atto determina infatti il venir meno del provvedimento oggetto di impugnazione e, conseguentemente, delle ragioni che potrebbero giustificare la prosecuzione della riscossione o degli effetti dell’atto stesso.
Effetti processuali
L’accoglimento dell’istanza di sospensione si collega alla prospettata eliminazione dell’atto in sede di autotutela. La misura cautelare viene quindi riconosciuta in funzione della tutela del contribuente nelle more del perfezionamento dell’annullamento amministrativo, evitando che l’atto continui a produrre effetti nonostante l’impegno dell’Amministrazione a rimuoverlo integralmente.
Principio desumibile
La circostanza che l’Amministrazione finanziaria abbia dichiarato l’intenzione di annullare integralmente l’atto impugnato in autotutela è sufficiente a giustificare l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Il documento evidenzia pertanto la rilevanza, ai fini cautelari, della presa di posizione dell’Amministrazione che riconosca la necessità di eliminare l’atto contestato.
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