Cassazione Penale, Sentenza n. 45493/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (24-27 marzo 2023) emesso dal G.I.P. di Tivoli sui natanti acquisiti dalla Travel Venice s.r.l., società di cui la Novello è legale rappresentante. L'accusa riteneva che i mezzi fossero frutto di distrazione a danno dei creditori della Canal Grande s.r.l. (fallita). La Novello aveva presentato la richiesta di riesame sia in proprio (in quanto indagata) sia quale legale rappresentante della società. In cassazione ha censurato: (i) la costituzione di due fascicoli nonostante un'unica richiesta; (ii) l'omessa considerazione del suo interesse concreto ad impugnare per contestare i gravi indizi e prevenire eventuali azioni di responsabilità sociale; (iii) omessa motivazione circa il fumus commissi delicti; (iv) omessa motivazione sul periculum in mora; (v) omessa motivazione sulla proporzionalità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse e per manifesta infondatezza. Quanto alla prima censura, è stato ritenuto che la duplicazione dei fascicoli fosse formale e non pregiudizievole, posto che le richieste provenivano da soggetti giuridici distinti (persona fisica indagata e società). Quanto all'interesse a proporre riesame, la Corte ha ritenuto che la ricorrente, non essendo titolare dei beni sequestrati, non avesse un interesse concreto e attuale riconducibile al risultato tipizzato (la restituzione della cosa), e che l'interesse a impedire eventuali future azioni di responsabilità civile fosse mero interesse di fatto, irrilevante nella sede del riesame penale. Per l'inammissibilità della richiesta, sono stati assorbiti gli altri motivi di doglianza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in cassazione; la Corte ricorda che il ricorso è definito nei limiti da tale disposizione (vincolo sulle censure ammissibili).
art. 322 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza richiamata, l'indagato non titolare del bene sottoposto a sequestro può chiedere il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale correlato alla restituzione della cosa; l'interesse meramente fatto (es. evitare future azioni di responsabilità) è insufficiente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento procedurale di trasmissione degli atti nelle impugnazioni penali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi di tale articolo.
Principio del "massimo effetto utile" (orientamento giurisprudenziale)
Il Tribunale aveva considerato la richiesta presentata dall'avv. Trevisan come proposta anche nell'interesse della società (per garantire il massimo effetto utile), ma la Corte ha sottolineato che, formalmente, rimangono due impugnazioni distinte quando provengono da soggetti giuridici diversi.
Massime di principio
- Chi non è titolare del bene sequestrato può chiedere il riesame del sequestro preventivo solo se dimostra un interesse concreto e attuale direttamente collegato al risultato tipico dell'impugnazione (in genere la restituzione del bene); il timore di future azioni civili non costituisce interesse valido.
- Quando una stessa istanza viene proposta sia da una persona fisica (in proprio) sia dalla società che rappresenta, formalmente si tratta di due impugnazioni distinte: il giudice può trattarle insieme per ragioni di economia, ma occorre comunque valutare separatamente la posizione e l'interesse di ciascun soggetto.
- Le censure sul fumus commissi delicti, sul periculum in mora e sulla proporzionalità del sequestro devono essere motivate in modo specifico e concreto nella richiesta di riesame; argomentazioni generiche o meri rilievi di fatto sono spesso ritenuti insufficienti.
- La mancanza di interesse concreto porta all'inammissibilità del ricorso e può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.
- È utile, in sede di richiesta di riesame, documentare la relazione giuridica con il bene (titolarità, diritto reale, possesso rilevante) o fornire elementi che rendano probabile la restituzione; l'assenza di tali elementi indebolisce la posizione dell'interessato.
- Se si agisce in più qualità (persona fisica e rappresentante di società), è opportuno chiarire formalmente le qualità in cui si propone l'istanza e fornire, per ciascuna, elementi specifici a sostegno dell'interesse all'impugnazione.
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