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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02675/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo dedotto per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la decisione di primo grado di affermazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona. Con il ricorso ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e quindi non consentiva di comprendere i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia la sostituzione di persona.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi e gli elementi posti a base della censura; la mancanza di tale specificità rende il ricorso generico e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto all'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura; la mera deduzione di un'erronea applicazione della legge penale, senza argomentazioni puntuali, integra genericità.
  • La genericità per indeterminatezza del ricorso, quando non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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