Sentenza del 16/02/2023 n. 4818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 11142/2021 della Corte di Cassazione (28.04.2021) che aveva confermato la decisione della Commissione tributaria regionale, rigettando il ricorso introduttivo dell'ASP contro l'atto di contestazione del recupero dell'IVA relativo al 2008. L'Agenzia aveva ritenuto imponibili le prestazioni fatturate da veterinari liberi professionisti incaricati di controlli sulla brucellosi e disinfezioni negli allevamenti, mentre l'ASP sosteneva che tali prestazioni avessero carattere pubblicistico/esenti. La revocazione è fondata su due motivi: 1) errore di fatto per presunta negazione, da parte della Corte, del carattere pubblicistico delle prestazioni dei veterinari, atteso che negli atti risultavano decreti assessoriali, deliberazioni e normativa secondaria che attribuivano ai veterinari incaricati poteri di certificazione, controllo e vigilanza; 2) omesso esame di memorie depositate ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. (in particolare sulla non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997).
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'istanza fosse basata su questioni di diritto e di interpretazione normativa (qualificazione pubblicistica delle prestazioni e applicabilità dell'esenzione IVA) e non su un errore di fatto incontrovertibile idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. Quanto alla memoria richiamata, il giudice ha ritenuto che contenesse valutazioni giuridiche (non fatti nuovi decisivi) e che la questione dell'«obiettiva incertezza normativa» fosse già stata esaminata e rigettata nella motivazione della Corte. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre oneri e spese prenotate a debito; è stato altresì disposto l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, art. 13, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ricorda che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto incontrovertibili e non per questioni di diritto o di interpretazione normativa.
art. 395 c.p.c., n. 4
Prevede la revocazione per errore di fatto; la giurisprudenza richiede che l'errore sia una falsa percezione della realtà, evidente e decisiva dal confronto tra sentenza e atti, e non coinvolga valutazioni logico-giuridiche.
D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 10, n. 18
Norma nazionale sulle esenzioni IVA; la Corte ha interpretato restrittivamente la disposizione, con riferimento alla giurisprudenza e alla normativa europea, escludendo l'esenzione per le prestazioni in contestazione.
Direttiva 77/388/CEE
Richiamata per l'interpretazione della disciplina IVA; la Corte l'ha utilizzata per supportare una lettura restrittiva delle esenzioni IVA in ambito nazionale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 comma 2
Norma sulle sanzioni tributarie e sulla non applicabilità in caso di obiettiva incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che la dedotta obiettiva incertezza non fosse provata né decisiva e che la memoria che invocava tale causa non contenesse fatti nuovi idonei a modificare la decisione.
art. 380 bis c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.
Previsione procedurale relativa a memorie e deduzioni difensive integrate nel giudizio di legittimità; il giudice ha ricordato che tali memorie non possono introdurre nuovi fatti tardivi e che la mancata disamina è rilevante in revocazione solo se la memoria conteneva elementi fattuali esterni e decisivi.
art. 378 c.p.c.
Norma sulle memorie in cassazione; richiamata per spiegare i limiti della funzione delle memorie (non integrano motivi nuovi) e quando la loro omessa considerazione possa costituire errore di fatto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c. è rimedio eccezionale: ammette solo errori di fatto incontrovertibili emergenti dal solo confronto tra sentenza e atti, non la revisione di valutazioni giuridiche o interpretative.
- Le questioni di qualificazione giuridica (es. se una prestazione sia pubblicistica o privata, o se sia esente IVA) sono questioni di diritto/interpretazione e non costituiscono, di per sé, terreno valido per la revocazione salvo che non si dimostri un fatto imprescindibile e provato che la Corte abbia ignorato.
- L'omesso esame di memorie depositate in Cassazione può costituire motivo di revocazione solo se tali memorie contengono elementi fattuali esterni, decisivi e incontrovertibili (per esempio sentenze esterne che costituiscono giudicato su un punto centrale), e non semplici argomentazioni giuridiche o chiarimenti dei motivi già svolti.
- Per contestare con successo una contestazione IVA in casi analoghi: documentare chiaramente e tempestivamente lo status e i poteri effettivi degli operatori (es. provvedimenti amministrativi che attribuiscono poteri di certificazione o funzioni pubbliche) e valorizzare tali documenti nel merito del giudizio ordinario e in grado d'appello, non nella sede di revocazione.
- In sede difensiva è essenziale distinguere fatti provati e decisivi da questioni interpretative: se si intende utilizzare la revocazione occorre provare che la Corte ha omesso o ignorato un fatto incontrovertibile contenuto negli atti che, se considerato, avrebbe imposto una decisione diversa.
- Se si invoca l'obiettiva incertezza normativa per escludere sanzioni tributarie, è necessario allegare e depositare con evidenza gli elementi fattuali e la normativa concreta che dimostrino l'incertezza, e sottolineare in modo chiaro perché tali elementi avrebbero dovuto determinare una decisione diversa.
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